Progetto BERN

Progetto BERN Il progetto BERN punta all’elaborazione di proposte di riforma legislativa in materia di gestione dei flussi migratori verso l'Italia.

Le attività del Progetto BERN sono organizzate dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Cagliari.

🛟 Domani, alle ore 20:30, presso l' Aula Magna Lai (Via Nicolodi, 102, Cagliari) si terrà l'incontro «La salvaguardia de...
19/04/2023

🛟 Domani, alle ore 20:30, presso l' Aula Magna Lai (Via Nicolodi, 102, Cagliari) si terrà l'incontro «La salvaguardia della vita umana nel mare Mediterraneo: questioni irrisolte»

L'incontro vedrà la partecipazione del dott. Armando Spataro, già magistrato e membro del Consiglio Superiore della Magistratura, e dell’ammiraglio Vittorio Alessandro, già responsabile delle Relazioni esterne della Guardia Costiera.
I relatori si confronteranno su alcune questioni controverse, tra cui i diritti e gli obblighi delle unità di soccorso, la delicata gestione delle fasi successive alla presa a bordo dei naufraghi, il complesso coordinamento fra Frontex, Guardia Costiera italiana, Guardia Costiera libica e ONG nelle fasi di ricerca e salvataggio, i criteri per la selezione del luogo di sbarco e le recenti evoluzioni della prassi italiana ed europea in materia.
L’incontro è gratuito e aperto al pubblico, ed è soprattutto rivolto a stimolare le sollecitazioni degli operatori del settore, degli amministratori pubblici e tutti gli altri soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività di soccorso.

🛟 «La salvaguardia della vita umana nel mare Mediterraneo: questioni irrisolte» 📆 20 aprile, alle ore 10:30, presso l' A...
11/04/2023

🛟 «La salvaguardia della vita umana nel mare Mediterraneo: questioni irrisolte»

📆 20 aprile, alle ore 10:30, presso l' Aula Magna Lai (Via Nicolodi, 102, Cagliari)

L'incontro vedrà la partecipazione del dott. Armando Spataro, già magistrato e membro del Consiglio Superiore della Magistratura, e dell’ammiraglio Vittorio Alessandro, già responsabile delle Relazioni esterne della Guardia Costiera.

I relatori si confronteranno su alcune questioni controverse, tra cui i diritti e gli obblighi delle unità di soccorso, la delicata gestione delle fasi successive alla presa a bordo dei naufraghi, il complesso coordinamento fra Frontex, Guardia Costiera italiana, Guardia Costiera libica e ONG nelle fasi di ricerca e salvataggio, i criteri per la selezione del luogo di sbarco e le recenti evoluzioni della prassi italiana ed europea in materia.

L’incontro è gratuito e aperto al pubblico, ed è soprattutto rivolto a stimolare le sollecitazioni degli operatori del settore, degli amministratori pubblici e tutti gli altri soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività di soccorso.

🔭 Sharper - Notte Europea dei Ricercatori📅 Cagliari, 30 settembre - Orto Botanico, Via Sant'Ignazio da Laconi, 11🎧 Il pr...
30/09/2022

🔭 Sharper - Notte Europea dei Ricercatori

📅 Cagliari, 30 settembre - Orto Botanico, Via Sant'Ignazio da Laconi, 11

🎧 Il progetto BERN sarà presente con il podcast "Lettera all'amico rimasto". ll podcast è ispirato a contributi scientifici in materia di espulsioni collettive di richiedenti asilo, in linea con i temi cari al progetto BERN.

Il podcast si inserisce nell'iniziativa "Collezioni sonore ispirate dalla ricerca", e sarà accessibile attraverso dei QR Code sparsi nell’Orto Botanico su 10 totem.

Maggiori informazioni sulla Sharper - Notte Europea dei Ricercatori 2022: https://www.sharper-night.it/sharper-cagliari/

Maggiori informazioni sull'iniziativa "Collezioni sonore ispirate dalla ricerca": https://www.sharper-night.it/evento/gioco-collezioni-sonore-ispirate-dalla-ricerca/

Tutti i podcast dell'iniziativa "Collezioni sonore ispirate dalla ricerca possono essere ascolti qui: :https://www.spreaker.com/show/storie-sonore-sharpernight-unica

⚖️ Corte di Giustizia dell’Unione europea, cause riunite C-14/21 e C-15/21 | Sea Watch, 1° agosto 2022La Sea Watch, ONG ...
05/09/2022

⚖️ Corte di Giustizia dell’Unione europea, cause riunite C-14/21 e C-15/21 | Sea Watch, 1° agosto 2022

La Sea Watch, ONG con sede a Berlino, svolge attività di ricerca e soccorso nel Mar Mediterraneo, mediante – tra le altre imbarcazioni di cui è proprietaria e gestore – le navi da carico, battenti bandiera tedesca, Sea Watch 3 e Sea Watch 4. Nell’estate del 2020, le due navi hanno effettuato operazioni di soccorso in mare, sbarcando le persone salavate nei porti di Palermo e Porto Empedocle, le cui capitanerie di porto hanno poi svolto ispezioni sulle due imbarcazioni, a motivo della qualifica di navi da carico e dell’elevato numero di persone imbarcate, superiore a quello autorizzato. Le capitanerie hanno altresì riscontrato carenze tecniche ed operative tali da comportare un evidente pericolo per la sicurezza, la salute o l’ambiente. Per tali ragioni, richiedevano il fermo delle navi.

La Sea Watch ha quindi proposto due ricorsi dinanzi al TAR Sicilia, chiedendo l’annullamento dei provvedimenti di fermo delle due navi, dei verbali di ispezione che hanno preceduto tali provvedimenti, e di «ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente». A sostegno dei ricorsi, la ONG affermava, tra le altre censure addotte, che le capitanerie avrebbero violato i poteri dello Stato di approdo, quali risulterebbero dalla Direttiva 2009/16/CE interpretata alla luce del diritto internazionale consuetudinario e convenzionale applicabile. Le incertezze relative al regime giuridico applicabile per la risoluzione delle controversie hanno spinto il TAR Sicilia ha proposto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) talune questioni pregiudiziali, allo scopo di chiarire l’estensione dei poteri di controllo e di fermo dello Stato di approdo sulle navi gestite da ONG.

La CGUE innanzitutto dichiara che la Direttiva 2009/16/CE “è applicabile a qualsiasi nave che […] si trovi in un porto, in un ancoraggio o nelle acque soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro e batta bandiera di un altro Stato membro o di uno Stato terzo” (para. 77), comprese le navi delle ONG che, nonostante siano classificate e certificate come navi da cargo da parte dello Stato di bandiera, svolgono sistematicamente attività non commerciale di ricerca e soccorso in mare (para. 74 e 80).

La Corte prosegue sottolineando che la Direttiva 2009/16/CE, tra i cui scopi vi è migliorare “l’osservanza della legislazione internazionale […] in materia di sicurezza marittima, tutela dell’ambiente marino e condizioni di vita e di lavoro” (art. 1, lett a)), va interpretata alla luce del suo obiettivo e del suo contenuto, tenendo conto della Convenzione UNCLOS, conclusa dall’UE e, quindi, vincolante per la stessa, e della Convenzione SOLAS (elencata nell’art. 2 della Direttiva) (para. 89, 93-94). La Convenzione UNCLOS sancisce, tra gli altri, l’obbligo di prestare soccorso alle persone in pericolo o in difficoltà in mare (art. 98), integrato dalle disposizioni della Convenzione SOLAS, secondo cui le persone che si trovano, a seguito di un’operazione di soccorso in mare, a bordo di una nave, non devono essere computate in sede di verifica del rispetto delle norme di sicurezza in mare (art. IV, lett. b)). Tale disposizione si applica anche alle imbarcazioni delle ONG come la Sea Watch.

Il numero di persone a bordo, anche ampiamente superiore rispetto alle capacità quali risultanti dalle loro classificazioni e certificazioni, non può dunque costituire, di per sé solo e in assenza di qualsiasi altra circostanza, una ragione che giustifichi un’ispezione supplementare. Una siffatta interpretazione dei poteri di controllo, come riconosciuti dalla Direttiva 2009/16/CE, contrasterebbe con le disposizioni della Convenzione UNCLOS, in quanto “sarebbe idonea ad ostacolare l’attuazione effettiva dell’obbligo di soccorso marittimo sancito dall’articolo 98”, e non sarebbe conforme all’articolo IV, lett. b), della Convenzione SOLAS (para. 117-118).

Lo Stato di approdo, però, può sottoporre ad ispezione supplementare le navi di ONG che effettuano ricerca e soccorso in mare e che si trovano in uno dei suoi porti o in acque soggette alla sua giurisdizione, dopo che esse sono entrate in tali acque e dopo che sono state completate tutte le operazioni di trasbordo o di sbarco delle persone soccorse, qualora tale Stato abbia accertato l’esistenza di indizi seri in grado di dimostrare l’esistenza di un pericolo per la salute, la sicurezza, le condizioni di lavoro a bordo o l’ambiente, alla luce delle prescrizioni pertinenti di diritto internazionale e di diritto dell’Unione, tenuto conto delle condizioni in cui si è svolta la gestione di cui trattasi. La decisone deve essere motivata e, nel merito, giustificata sia in diritto sia in fatto (para. 119-120). Una simile interpretazione è coerente con le disposizioni della Convenzione SOLAS (para. 122-124).

Ancora, la CGUE ha chiarito che, in occasione di ispezioni dettagliate (art. 13 della direttiva), lo Stato di approdo può tenere conto, tra i vari fattori, “l’attività per la quale la nave interessata viene utilizzata in pratica, l’eventuale differenza tra tale attività e quella per la quale tale nave è stata certificata ed equipaggiata, la frequenza con cui è svolta detta attività e le conseguenze che ne derivano in ordine alle condizioni di gestione della nave, alla luce, in particolare, della dotazione di cui è provvista quest’ultima” (para. 134). Quindi, lo Stato di approdo può tenere conto del fatto che navi classificate e certificate come navi da carico da parte dello Stato di bandiera sono, in pratica, utilizzate per un’attività sistematica di ricerca e soccorso in mare. Tuttavia, lo Stato di approdo ha l’obbligo di addurre “elementi giuridici e fattuali circostanziati idonei a dimostrare le ragioni per le quali tale circostanza comporta, da sola o con altri elementi, un pericolo per la salute, la sicurezza, le condizioni di lavoro a bordo o l’ambiente” tali da giustificare un’ispezione dettagliata (para. 135). Tale interpretazione è conforme alle norme di diritto internazionale che disciplinano il riparto di competenze tra tale Stato e lo Stato di bandiera (137). Al contrario, la richiesta, da parte dello Stato di approdo, che le navi sottoposte a ispezione dettagliata “dispongano di certificati diversi da quelli rilasciati dallo Stato di bandiera o che rispettino tutte le prescrizioni applicabili alle navi rientranti in una diversa classificazione” sarebbe contrario sia alla direttiva 2009/16/CE, sia alle norme di diritto internazionale sul riparto di competenze tra Stato di bandiera e Stato di approdo, dato che una simile imposizione costituirebbe un’ingerenza nelle competenza dello Stato di bandiera in materia di concessione della propria nazionalità alle navi, nonché di classificazione e di certificazione di queste ultime (para. 138).

La CGUE, poi, si esprime sulla competenza dello Stato di approdo sia di adottare azioni correttive nel caso in cui un’ispezione rilevi carenze sia di disporre il fermo della nave laddove tali carenze rappresentino un pericolo per la sicurezza, la salute, e l’ambiente (art. 19 della direttiva). La Corte chiarisce le misure in materia di sicurezza, prevenzione dell’inquinamento, di condizioni di vita e di lavoro a bordo, indicate dallo Stato di approdo, devono essere idonee e necessarie a correggere le carenze riscontrate, nonché proporzionate al tal fine (para. 142-143, 152-153). Sul secondo aspetto, la CGUE afferma che lo Stato di approdo non può subordinare il mancato fermo delle navi, o la revoca di siffatto fermo, alla condizione che l’imbarcazione disponga di certificati diversi da quelli rilasciati dallo Stato di bandiera o l’osservanza di tutte le prescrizioni applicabili alle navi rientranti in una classificazione diversa dalla propria, in linea con la disciplina dell’ispezione dettagliata (para. 150-151).

Infine, la Corte sottolinea il dovere di leale collaborazione tra lo Stato di approdo e quello di bandiera, ricavabile sia dalle disposizioni della direttiva 2009/16/CE che dalle norme di dritto internazionale alla luce delle quali tali disposizioni devono essere interpretate. In materia di azioni correttive, tale principio si applica indipendentemente dalla questione se lo Stato di bandiera sia uno Stato membro dell’UE o uno Stato terzo (para. 154-155). Con riferimento al fermo, invece, il dovere di leale collaborazione ex art. 4(3) TUE impone agli stati di rispettarsi, concertarsi, e assistersi nell’esercizio dei propri poteri di controllo (para. 156-157).

Clicca qui per scaricare il comunicato stampa (ITA):https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-08/cp220138it.pdf

Clicca qui per scaricare la sentenza: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62021CJ0014&from=IT

🇺🇦 Corte di Cassazione, Il sistema di protezione internazionale per i cittadini ucraini anche alla luce dei nuovi interv...
19/06/2022

🇺🇦 Corte di Cassazione, Il sistema di protezione internazionale per i cittadini ucraini anche alla luce dei nuovi interventi normativi (Relazione n. 36, 12 aprile 2022)

La Corte di Cassazione ha recentemente pubblicato una relazione che approfondisce le forme di protezione di cui possono essere beneficiari i cittadini ucraini e le altre persone in fuga dall’Ucraina, in quella che è stata definita, dalla portavoce dell’UNHCR, la “più grande crisi di rifugiati in Europa di questo secolo”.

🇪🇺 🇮🇹 Lo studio, innanzitutto, ricostruisce il regime normativo della protezione temporanea ai sensi del diritto primario e secondario dell’UE (in particolare, v. Direttiva 2001/55/CE del Consiglio), il quale disciplina anche il rapporto tra questo istituto e l’accesso alle procedure in materia di asilo, e la sua trasposizione nell’ordinamento italiano (D. Lgs. n. 85 del 7 aprile 2003). La relazione prosegue poi delineando le fasi dell’introduzione della protezione temporanea nel contesto dell’operazione militare russa in Ucraina, con particolare riferimento alla sua attivazione tramite decisione del Consiglio dell’UE (Decisione di esecuzione UE 2022/382 del 4 marzo 2022) ed attuazione, sul piano interno, ad opera del D.P.C.M. del 28 marzo 2022.

Oltre a delineare la natura e il contenuto della protezione temporanea, nonché a chiarire ulteriormente il rapporto tra quest’ultima e le altre forme di protezione internazionale e complementare, la relazione analizza l’introduzione, nell’ordinamento italiano, della nozione di “Paese di origine sicuro” (legge n. 132 del 1° dicembre 2018), facoltà prevista dalla cd. Direttiva Procedure (Direttiva 2013/32/UE), e la sospensione temporanea degli effetti della designazione di paese di origine sicuro nei confronti dell’Ucraina (Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, 9 marzo 2022), evidenziando come tale sospensione non sia prevista dalla normativa di riferimento, atteso che quest’ultima disciplina solo la possibilità di revisione dell’elenco dei Paesi di origine sicuri.

🏃🏃‍♀️ Il documento tiene altresì conto della possibilità di riconoscere lo status di rifugiato o la protezione internazionale con riferimento a due specifiche situazioni che potrebbero presentarsi in relazione al conflitto in corso. Con riguardo allo status di rifugiato, la Corte di Cassazione si è concentrata sulle domande alla cui base i richiedenti potrebbero porre l’obbligo di reclutamento e servizio militare, nonché altri obblighi sanciti dalle disposizioni in materia di “mobilitazione generale della popolazione”, introdotte in Ucraina da recenti modifiche normative. A tal proposito, la Corte di Cassazione richiama la propria giurisprudenza in tema di presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato nel caso in cui il richiedente sia un obiettore di coscienza che rifiuti di prestare il servizio militare nello Stato di origine, tra cui rileva anche il regime sanzionatorio applicabile al renitente alla leva – previsto, per quanto interessa, anche dal codice penale ucraino. A proposito della protezione sussidiaria, la Corte di Cassazione si limita a richiamarne gli aspetti principali, in considerazione del “presumibile aumento dei casi di riconoscimento di tale forma di protezione” in ragione delle dimensioni e delle caratteristiche del conflitto in Ucraina e della possibilità che queste integrino una situazione di “violenza generalizzata”.

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⚖️ Corte di Cassazione (Sez. VI Penale), sentenza n. 15869/22 del 16 dicembre 2021, depositata il 26 aprile 2022La Corte...
16/05/2022

⚖️ Corte di Cassazione (Sez. VI Penale), sentenza n. 15869/22 del 16 dicembre 2021, depositata il 26 aprile 2022

La Corte di Cassazione, con una sentenza di annullamento senza rinvio, pone fine alle vicende processuali relative agli eventi avvenuti nel luglio 2018 sul rimorchiatore Vos Thalassa, “spin-off” del ben noto caso Diciotti, che vede a tutt’oggi imputato per sequestro di persona aggravato l’allora Ministro dell’Interno Matteo Salvini.

🌊A seguito del soccorso di 67 migranti in acque internazionali, la Vos Thalassa, da inizio diretta verso l’Italia, virò verso le coste libiche. Accortisi del mutamento di rotta, alcuni dei migranti soccorsi minacciarono l’equipaggio, che, a fronte di tali atteggiamenti aggressivi, ritornò a navigare verso l’Italia. Durante la traversata, i migranti furono trasbordati sulla nave Diciotti della Guardia Costiera italiana, la quale, giunta al porto di Catania, ricevette l’ordine di non far sbarcare i migranti i quali, da ultimo, scesero dall’imbarcazione cinque giorni dopo.

✒️ Il Tribunale di Trapani (GIP, sent. 23 maggio 2019, dep. 3 giugno 2019), investito della vicenda, assolse i due migranti a cui furono imputati il capo di accusa di minaccia e violenza contro pubblico ufficiale (art. 336 c.p.) e resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), nonché la violazione delle disposizioni in materia di immigrazione clandestina (art. 12, co. 2 e co. 3-bis, d.lgs, 286/1998, cd. TU Immigrazione). In particolare, il giudice di primo grado, rispetto al primo capo, ritenne integrati gli elementi costitutivi della fattispecie penale, alla quale però andava applicata la scriminate della legittima difesa (art. 52 c.p.), concludendo, quindi, che i fatti non costituirono reato.

La sentenza fu successivamente riformata dalla Corte di Appello di Palermo (Sez. IV Penale, sentenza n. 1525/2020 del 3 giugno 2020, dep. 24 giugno 2020), la cui pronuncia è stata, per l’appunto, annullata senza rinvio dalla Corte di Cassazione (Sez. VI Penale, sent n. 15869/22 del 16 dicembre 2021, dep. 26 aprile 2022).

La Corte di Cassazione ha fondato le proprie conclusioni sulla ricostruzione del regime di diritto internazionale del mare – riferendosi tanto a fonti pattizie vincolanti, come le Convenzioni SAR, UNCLOS e SOLAS, quanto a strumenti di soft-law, come le linee guida dell’OIM – e dei diritti umani, con particolare attenzione all’evoluzione del principio di non refoulement, da disposizione in materia di tutela dei rifugiati, soggetta a limitazioni, a norma imperativa di diritto internazionale, dall’applicazione universale, non limitata ratione personae ai soli richiedenti asilo o titolari di forme di protezione. Anche la ricostruzione della portata e della natura del principio di non respingimento è stata supportata dall’esame non solo di fonti pattizie vincolanti, ma anche dell’interpretazione che di queste sono state fornite dai competenti meccanismi di controllo – tra tutti, la Corte europea dei diritti dell’uomo e il Comitato ONU sui diritti umani.

La Corte di Cassazione, inoltre, ribadisce quanto già statuito dal Tribunale di Trapani: all’epoca dei fatti, la Libia non poteva essere considerato un Paese sicuro ai fini del respingimento dei migranti (situazione “nota, documentata, accertata, fondata su dati di fatto concreti”) e l’esistenza di un pericolo “reale ed attuale di un’offesa ingiusta”, ossia il rischio di subire tortura, trattamenti inumani e degradanti, lesioni all’integrità fisica e sessuale, rispondeva ai requisiti di necessità e proporzionalità, stante l’assenza di condotte alternative volte a scongiurare tale pericolo e la natura dei diritti e beni in pericolo.

Altre segnalazioni sono reperibili presso: https://www.bernproject.it/?page_id=485&lang=it #

Il Progetto BERN punta all’elaborazione di soluzioni giuridiche concrete e di proposte articolate di riforma legislativa...
12/05/2022

Il Progetto BERN punta all’elaborazione di soluzioni giuridiche concrete e di proposte articolate di riforma legislativa, da mettere a disposizione dei decisori a livello locale e nazionale.

Il progetto BERN intende raggiungere il proprio obiettivo anche attraverso gli input e gli stimoli delle relazioni di operatori del settore nel contesto di workshop dal format snello e aperti al pubblico, con lo scopo di ascoltare e interagire direttamente con un vasto numero di interessati (es. professionisti, giudici, rappresentanti di ONG, agenzie dell’Unione europea, e delle Nazioni Unite, studiosi).

Il progetto BERN si pone l’obiettivo di elaborare soluzioni lineari ed effettive alla gestione dei flussi migratori verso l’Italia, oggetto, negli ultimi ann...

28/03/2022

Il progetto BERN si pone l’obiettivo di elaborare soluzioni lineari ed effettive alla gestione dei flussi migratori verso l’Italia, oggetto, negli ultimi anni, di interventi legislativi che hanno alimentato la frammentazione della disciplina e le incertezze in termini di interpretazione e applicazione.

Il progetto si concentra su tre principali aree tematiche, rispetto alle quali intende sviluppare proposte di riforma da mettere a disposizione dei decisori a livello locale e nazionale: i) politiche di assunzione e vie di accesso per i lavoratori migranti; ii) ricerca e salvataggio in mare tra obbligo di soccorso e sovranità statale; iii) sviluppo procedurali e sostanziali in materia di protezione internazionale.

Per maggiori informazioni, visita il sito: https://www.bernproject.it/?page_id=422&lang=it

Indirizzo

Via Sant'Ingazio Da Laconi, 17
Cagliari
09123

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