Studio Tecnico Ing. CLAUDIO VERDICCHIO

Studio Tecnico Ing. CLAUDIO VERDICCHIO Sicurezza - antincendio - formazione - acustica Esperienza decennale nel campo della sicurezza in ambiente lavorativo.

Provvede alla redazione del documento di valutazioni dei rischi in base al tipo di attività svolto dell'azienda, effettua formazione ed informazione ai lavoratori, ed assistenza dell'azienda in caso di sopralluoghi da parte degli organi di vigilanza. Iscritto negli elenchi ministeriali L. 818 per profesionisti antincendio al numero MC 01004 I 00242. Tecnico compente in acustica iscritto nell’elenc

o regionale, con decreto del dirigente delle P.F. Tutela delle risorse ambientali n. 268/TRA_08 del 20/12/07. Responsabile rischio aminato (RRA), iscrtitto nell'elenco regione Marche. Coordinatore in fase di progettazione e in fase di esecuzione

20/01/2022
Le caratteristiche e l’uso delle mascherine chirurgicheIl documento - curato dal Gruppo di Ricerca Risk Assessment and H...
28/03/2020

Le caratteristiche e l’uso delle mascherine chirurgiche
Il documento - curato dal Gruppo di Ricerca Risk Assessment and Human Health del Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia (Università degli Studi dell’Insubria – Como) con il contributo del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione AIDII – indica che indossare una mascherina chirurgica “è una delle misure di prevenzione per limitare la diffusione di alcune malattie respiratorie”.

In particolare le mascherine medico-chirurgiche “sono maschere facciali lisce o pieghettate (alcune hanno la forma di una coppetta) monouso, che vengono posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Queste costituiscono un utile barriera di protezione nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline). In relazione all’efficienza di filtrazione e resistenza respiratoria possono essere di 4 tipi: I, IR, II e IIR. Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di filtrazione batterica (≥ 98%), la IIR è resistente anche agli spruzzi (Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745; EN 14683:2019)”.

Si ricorda poi che, riguardo all’emergenza COVID-19, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) raccomanda di “indossare una mascherina medico-chirurgica quando si sospetta di aver contratto un’infezione da SARS-CoV-2 e/o quando si presentano sintomi quali tosse o starnuti, o quando è necessario entrare in contatto con una persona con sospetta infezione da SARS-CoV-2”.

Inoltre “l’uso della mascherina medico-chirurgica deve essere adottato in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani, e di tutte le altre misure precauzionali da tenere in luoghi pubblici e in ambiente domestico disposte nel contesto dell’emergenza da COVID-19”. Non è poi “utile indossare più mascherine medico-chirurgiche sovrapposte. Inoltre, l'uso errato di una maschera può comprometterne l'efficacia di riduzione del rischio di trasmissione, così come non è consigliato l’utilizzo di una maschera non idonea allo scopo. La mascherina medico-chirurgica, quando necessaria, va indossata, rimossa e smaltita correttamente, seguendo adeguate procedure” (il documento riporta un link della WHO). Si raccomanda, infine, di “sostituire la maschera medico-chirurgica con una nuova maschera pulita al termine dell’attività che può aver comportato esposizione a SARS-CoV-2, o non appena quella in uso si inumidisce”.

Le indicazioni sui dispositivi di protezione individuale
Riguardo poi alla protezione dei lavoratori, viene “raccomandato prioritariamente di seguire rigorosamente e scrupolosamente - anche negli ambienti di lavoro - tutte le indicazioni relative ai comportamenti e le precauzioni generali da tenere in luoghi pubblici e in ambiente domestico disposte nel contesto dell’emergenza da COVID-19. Tra questi, anche l’utilizzo di mascherine chirurgiche, nei casi previsti (quando si sospetta di aver contratto il Coronavirus e/o si presentano sintomi quali tosse o starnuti, o quando è necessario entrare in contatto con una persona con sospetta infezione da SARS-CoV-2)”.

Inoltre l’utilizzo di veri e propri “Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) delle vie respiratorie (FFP - secondo le norme) - in sostituzione all’uso di mascherine medico-chirurgiche - dovrebbe essere attentamente valutato in casi specifici, con particolare riferimento a tutti gli operatori che possano entrare in diretto contatto con persone con sintomi respiratori, oppure con soggetti con diagnosi sospetta o acclarata di COVID-19, oltre che con soggetti posti in regime di in quarantena”.

Si ricorda che indicazioni più specifiche sono state definite per gli operatori sanitari.
Gli operatori sanitari “devono indossare (in aggiunta ad altri DPI quali camice monouso, guanti e occhiali) una mascherina medico-chirurgica quando si accede a una stanza in cui sono ammessi pazienti con diagnosi sospetta o confermata di infezione da SARS-CoV-2 e in qualsiasi situazione di cura fornita a un caso sospetto o confermato. Viene altresì consigliato di utilizzare una maschera protettiva per particolato con classe certificata almeno a FFP2, quando si eseguono procedure che generano aerosol (come intubazione tracheale, ventilazione non invasiva, tracheotomia, rianimazione cardiopolmonare, ventilazione manuale prima dell’intubazione e broncoscopia)”.
Si segnala che le maschere protettive per particolato sono “dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie tipicamente utilizzati negli ambienti di lavoro o per utilizzi professionali. La classificazione europea di tipo 1 (FFP1), 2 (FFP2) e 3 (FFP3) definisce il livello di protezione dell’operatore ad aerosol e goccioline con un grado di efficienza rispettivamente del 80%, 94% e 98%. I facciali filtranti sono ulteriormente classificati come: “utilizzabili solo per un singolo turno di lavoro” (indicati con la sigla NR) o “riutilizzabili” per più di un turno di lavoro (indicati con lettera R). I dispositivi conformi alla legislazione vigente (Regolamento (UE) 425/2016) devono essere dotati di marcatura CE apposta in maniera leggibile, indelebile per tutto il periodo di durata del DPI. I DPI devono essere conformi a specifiche norme tecniche (UNI EN 149:2003) perché siano conformi al fattore di protezione ricercato”.
Si ricorda poi che per la loro efficacia ottimale - e per “non incorrere in uso improprio con conseguente falsa sicurezza di essere protetti” - questi “vanno indossati, rimossi e smaltiti correttamente, seguendo adeguate procedure”. “Nel caso in cui la protezione respiratoria sia richiesta per un ambito lavorativo, inoltre, l’uso di DPI deve essere inserito nel contesto di un programma più esteso e comprensivo di prevenzione e protezione, che dovrebbe include il fit-test, la valutazione medica l’addestramento/formazione dell’operatore”.
Il documento si sofferma poi sui problemi di approvvigionamento di questi dispositivi.

Infatti mascherine medico-sanitarie e DPI per le vie respiratorie “dovrebbero essere contrassegnate da marchio CE ed essere conformi a specifiche norme tecniche riguardanti la loro fabbricazione, progettazione e prestazione e i metodi di prova. Tuttavia, per quanto definito dall’art. 34, comma 3, del DL n. 9/2020, ‘in relazione all’emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità’”.

Pertanto – continua il documento AIDII- “reputiamo utile ricordare che i DPI respiratori di tipo P2 si possono ritenere corrispondenti ai respiratori classificati come N95 e quelli di tipo P3 a quelli classificati N99 dalla normativa statunitense”. Il documento riporta un link con ulteriori indicazioni in merito alla equipollenza di altri sistemi di classificazione dei DPI respiratori. E indica che “le dotazioni di mascherine non conformi a certificazione CE e alle norme tecniche citate nel testo possono essere considerate solo nel contesto di carenza imminente di mascherine medico-chirurgiche e DPI per le vie respiratorie conformi a tali requisiti, e comunque previa espressione di un giudizio di conformità tecnica”.

L’utilizzo e la gestione di mascherine e DPI delle vie respiratorie
Il documento raccomanda la massima attenzione nell’utilizzo e nella gestione delle mascherine medico-chirurgiche e dei DPI per le vie respiratorie, anche per sopperire a eventuali problemi di approvvigionamento. In questo senso “diverse indicazioni sono state fornite per l’utilizzo razionale di tali risorse negli ambienti di lavoro in generale per sopperire alle necessità di mascherine e DPI in condizioni di limitata disponibilità” (rimandiamo alla lettura del documento che riporta numerosi link utili per le idonee strategie).

Il documento si sofferma in particolare su tre aspetti:
“l’uso di DPI per le vie respiratorie oltre la durata di conservazione designata dal produttore (per l'addestramento e i test di adattamento): è possibile prendere in considerazione l'uso di DPI per vie respiratorie oltre la durata di scadenza indicata dal produttore. Tuttavia, si ricorda che i respiratori scaduti potrebbero non soddisfare i requisiti per i quali sono stati certificati. L'uso di dispositivi che abbiano superato la data di scadenza indicata potrebbe essere utilizzato prioritariamente per attività quali la formazione dei lavoratori e i test di idoneità.
l’uso prolungato dei DPI per le vie respiratorie: si riferisce all’indicazione di indossare lo stesso dispositivo per ripetuti incontri/interventi/situazioni che possano comportare l’esposizione con il patogeno, senza rimuovere il respiratore tra un evento e l’altro.
il ‘riutilizzo limitato’ dei DPI: si riferisce alla pratica di utilizzare lo stesso dispositivo per più incontri/interventi/situazioni che possano comportare l’esposizione con il patogeno, ma rimuovendolo dopo ogni evento. Il respiratore deve essere opportunamente conservato per essere indossato di nuovo prima dell'incontro successivo.
Si segnala che, “sebbene tali pratiche consentano il potenziale vantaggio di consentire la riduzione del consumo di tali dispositivi, sono state sollevate preoccupazioni riguardo all’adozione di queste pratiche, tra cui il rischio più significativo è la trasmissione dei patogeni per contatto con la superficie del respiratore contaminato. Esistono inoltre delle restrizioni che limitano il numero di volte in cui lo stesso dispositivo può essere riutilizzato”.
In particolare “l'uso prolungato è preferibile rispetto al riuso, poiché implica minor necessità di toccare il DPI e conseguentemente minor rischio di infezione da contatto. Requisito fondamentale per l’uso estensivo è che il DPI deve mantenere inalterate le sue caratteristiche e la sua funzionalità. È necessario comunque informare e formare adeguatamente il personale sulle corrette modalità di rimozione e riutilizzo del DPI ed in particolare rispetto ai seguenti punti:

è necessario smaltire il DPI dopo l'uso per operazioni che comportano la generazione di aerosol;
è necessario smaltire il DPI se è visibilmente contaminato con sangue, secrezioni nasali o respiratorie o fluidi corporei;
è necessario smaltire il respiratore se usato con soggetti con diagnosi accertata di patologie che comportino il rischio di trasmissione da contatto;
prendere in considerazione l'uso di visiere protettive facciali lavabili in abbinamento al DPI al fine di diminuire il rischio di contaminazione;
sanificare con soluzioni alcoliche o acqua e sapone le proprie mani prima e dopo aver toccato o aggiustato la posizione del respiratore (per migliorare il comfort o per mantenerlo in posa ad esempio);
è necessario smaltire i DPI che mostrano evidenti danni o che non consentono la corretta respirazione dell’operatore”.

E laddove sia previsto il riutilizzo limitato del DPI, tra un uso e l’altro del respiratore, “seguire indicazioni di buona pratica, quali:

togliere il DPI in un luogo dedicato, evitando di toccare la parte filtrante (sfilare la maschera da dietro la nuca, toccando i lacci o gli elastici). L’ambiente in cui avviene la rimozione dei DPI deve essere regolarmente sanificato. Eseguire la procedura di igiene delle mani prima e dopo aver rimosso il DPI ;
tenere il DPI dentro un sacchetto traspirante pulito come per esempio un sacchetto di carta avendo cura di non danneggiarlo o deformarlo ;
ogni operatore deve identificare e marcare chiaramente il proprio DPI e il contenitore in cui questo viene riposto: evitare l’uso accidentale dello stesso DPI da parte di più operatori;
Utilizzare guanti puliti quando si re-indossano i DPI o quando si rendesse necessario toccarli per ispezioni. Smaltire i guanti usati per indossare il DPI o per effettuare la verifica di tenuta;
Effettuare la verifica di tenuta ad ogni nuovo utilizzo.

Si indica poi che “secondo le indicazioni disponibili, quando non specificato dal costruttore, viene suggerito di riutilizzare il DPI al massimo di cinque volte. Le maschere con la dizione “Monouso” ('FOR SINGLE USE') apposta dal costruttore e le mascherine medico-chirurgiche, NON POSSONO ESSERE IN NESSUN CASO RIUTILIZZATE”.

Inoltre sulla base delle informazioni attualmente disponibili “non siamo a conoscenza di metodi di riconosciuta efficacia che possano essere utilizzati per disinfettare o sterilizzare in sicurezza tutti i DPI monouso con filtro facciale. Sebbene siano stati condotti numerosi studi in merito che hanno evidenziato come alcuni metodi di disinfezione siano in grado di rendere gli agenti infettivi non vitali in maniera efficiente per alcuni modelli di respiratori, l'effetto di questi metodi sul livello di degradazione dei materiali che costituiscono i DPI (e in particolare sul mezzo filtrante) non è noto. Eventualmente, solo i singoli produttori possono fornire indicazioni attendibili questo particolare aspetto. I metodi di disinfezione possono comportare alterazioni del DPI che possono influire sul livello di protezione. Queste modifiche possono riguardare le prestazioni (ad es. efficienza di filtrazione) o l'adattabilità (ad es. degradazione di lacci, materiale dello stringinaso accessori per cinturini) o una combinazione di questi (ad esempio componenti metalliche che riscaldandosi danneggiano il materiale filtrante attorno ad esse)”.

In relazione a quanto indicato “la decisione di adottare misure procedurali che prevedano l’uso prolungato o il riutilizzo di DPI per le vie respiratorie dovrebbe essere presa caso per caso dai professionisti che gestiscono il programma di prevenzione e protezione dell'istituzione (in accordo con le indicazioni fornite dalle autorità competenti), tenendo conto delle caratteristiche note della SARS-CoV-2 e di alcune condizioni specifiche (ad es. numero dispositivi disponibili, tasso di utilizzo, etc.) della realtà oggetto di intervento”. E “le competenze professionali in ordine alla prevenzione e alla protezione della salute della popolazione generale e dei lavoratori risultano di fondamentale rilevanza nella scelta delle misure di protezione più corrette da adottare”.

27/05/2019

A decorrere dal 27 maggio 2019, sarà a disposizione dell’utenza l’applicativo CIVA che consente la gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica delle attrezzature.
Con l’applicativo CIVA è possibile la gestione informatizzata dei sottoriportati servizi di certificazione e verifica:
– la denuncia di impianti di messa a terra;
– la denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche;
– la messa in servizio e l’immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;
– il riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli;
– le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;
– la messa in servizio e l’immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere;
– la messa in servizio e l’immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi;
– l’approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento;
– le prime verifiche periodiche.

Il 12 novembre 2018 è stato approvato il “Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente le misu...
07/02/2019

Il 12 novembre 2018 è stato approvato il “Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente le misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto, in attuazione della legge regionale 22 aprile 2014, n. 7

Art. 4 (Misure di prevenzione e di protezione)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, fermo restando quanto previsto dal d.lgs. 81/2008, i progetti relativi agli interventi di cui all’articolo 2:

a) prevedono, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), l’applicazione di misure di prevenzione e protezione dirette ad evitare i rischi di caduta dall’alto, quali in particolare sistemi di ancoraggio permanenti, che consentono lo svolgimento di attività in quota sulla copertura, il transito e l’accesso in condizioni di sicurezza;

b) sono integrati da un elaborato tecnico della copertura che, con riferimento alle misure di prevenzione e protezione di cui alla lettera a), contiene le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di conformità e ogni altra informazione necessaria ai fini della prevenzione e protezione dei rischi di caduta dall’alto, secondo quanto previsto dall’atto di cui all’articolo 6.

2. L’elaborato tecnico della copertura integra il fascicolo, di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), del d.lgs. 81/2008, quando ne è prevista la redazione; altrimenti costituisce documento autonomo.

3. L’elaborato tecnico della copertura è aggiornato nell’ipotesi di interventi che determinano modifiche strutturali dell’edificio ovvero che rendano necessarie modifiche riguardanti le misure di prevenzione e protezione contro le cadute dall’alto; è messo a disposizione di coloro che, successivamente alla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2, svolgono attività in quota sulla copertura medesima e, in caso di passaggio di proprietà, è consegnato al nuovo proprietario o avente titolo.

(…)

Sicurezza scuole per comune fino a 20.000 abitanti.
24/01/2019

Sicurezza scuole per comune fino a 20.000 abitanti.

Sicurezza di scuole e patrimonio comunale: stanziati per il 2019 394,49 milioni di euro per i Comuni fino a 20 mila abitanti

31/12/2018

Un augurio di un sereno 2019

PREVENZIONE INCENDI: bozza per il nuovo DM 10.03.98La bozza di decreto conferma l’attuale sistema di formazione degli ad...
03/08/2018

PREVENZIONE INCENDI: bozza per il nuovo DM 10.03.98

La bozza di decreto conferma l’attuale sistema di formazione degli addetti alla lotta antincendio e alla gestione dell’emergenza, introducendo la periodicità dell’aggiornamento (quinquennale) e i programmi per l’aggiornamento.

-La bozza di decreto introduce i requisiti dei soggetti formatori dei docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio, prevedendo specifici requisiti culturali e formativi, e facendo salva la qualificazione di coloro che già hanno operato come formatori in materia.

ANTINCENDIO SCUOLANota VVFF 18 aprile 2018, n. 5264 Con Decreto 21 marzo 2018 del Ministero dell’Interno di concerto con...
30/05/2018

ANTINCENDIO SCUOLA
Nota VVFF 18 aprile 2018, n. 5264

Con Decreto 21 marzo 2018 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Istruzione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2018, sono state fornite indicazioni programmatiche in merito all'adeguamento alla normativa antincendio degli e edifici e dei locali adibiti a scuole e asili nido.

Come noto, infatti, il 31 dicembre 2017, è scaduto il termine per l’adeguamento delle scuole alle misure di cui al DM 26 agosto 1992 e degli asili nido alle misure di cui all’art. 6, comma 1, lettera a) del DM 16 luglio 2014; restano valide le scadenze di adeguamento fissate dal D.M. 16 luglio 2014 per gli asili nido che hanno presentato entro i termini la SCIA riferita ai primi adeguamenti.

Il Decreto fa salvi gli obblighi stabiliti dagli articoli 3 e 4 del DPR 151/2011.

Il personale del CNVVF, nell’attività di vigilanza ispettiva svolta sul territorio, potrebbe trovarsi in presenza di attività scolastiche e di asili nido in esercizio senza SCIA ovvero in esercizio senza il completo adeguamento alle disposizioni normative.

In tali casi, poiché le scuole e gli asili nido rientrano nell’ambito di applicazione della normativa riguardante la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, è applicabile il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per cui – ove di ricontrassero inadempienze – vanno attivate le procedure previste dal D.lgs. 12 dicembre 1994, n. 758 per le contravvenzioni rilevate.

Qualora fossero accertate violazioni, dovranno essere valutate le condizioni di rischio, la rilevanza dell’inosservanza alla normativa di prevenzione incendi ovvero dell’inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, al fine di adottare i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza dell’ambiente di lavoro e di individuare le specifiche prescrizioni da imporre nell’ambito del procedimento istruito ai sensi del D.lgs. 12 dicembre 1994, n. 758, fornendo termini per la regolarizzazione e prescrizioni congrui con la consistenza delle carenze riscontrate, correlati ai livelli di priorità indicati dal Decreto di cui trattasi.

A titolo esemplificativo si forniscono alcune indicazione di misure integrative che possono essere prescritte, alternativamente e congiuntamente, nelle situazioni sopra descritta:

a) Il numero di lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza deve essere potenziato coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell’attività;

b) Il datore di lavoro deve provvedere all’attuazione dell’informazione di lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’attività;

c) Tutti i lavatori incaricati dell’’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza devono aver frequentato i1 corso di tipo C di cui all’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998 e avere conseguito l’attestato di idoneità tecnica previsto dall’art. 3 della legge 28 dicembre 1996, n. 609;

d) Devono essere svolte almeno due esercitazioni antincendio all’anno in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi, in aggiunta alle prove di evacuazione previste al punto 12.0 del D.M. 26 agosto 1992;

e) Deve essere pianificata ed attuata una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali, con cadenza giornaliera sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie d’esodo e sul sistema di vie d’esodo, e con cadenza settimanale su estintori, apparecchi d’illuminazione e impianti diffusione sonora e/o impianti di allarme.

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività sono esclusivamente quelle individuate nell’allegato I del decreto medesimo.

Decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195, un nuovo regolamento denominato “Carta dei diritti e dei doveri degli...
01/03/2018

Decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195, un nuovo regolamento denominato “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro”,entrato in vigore il 5 gennaio 2018, ha lo scopo di dare agli studenti l'opportunità di “conoscere ambiti professionali, lavorativi e della ricerca, utili a conseguire e integrare le competenze curriculari.

Sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le strutture ospitanti, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro”.

Gli studenti destinatari “svolgono esperienze in regime di alternanza, per una durata complessiva di almeno 400 ore per istituti tecnici e professionali e di almeno 200 ore nei licei, negli ultimi tre anni del percorso di studi”.
Vengono supportati nell'attività di alternanza “da un tutor interno designato dall'istituzione scolastica e da un tutor esterno designato dalla struttura ospitante”.

E' competenza dei dirigenti scolastici “l'organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti di alternanza e svolti secondo il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e smi”. Per ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell'erogazione della formazione, possono essere:

a) “stipulati dagli uffici scolastici regionali appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l'INAIL e gli organismi paritetici previsti nell'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 211;

b) svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione, come previsto dall'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, e dall'accordo Stato-regioni del 7 luglio 2016, n. 128;

c) promosse forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione”.

Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti è stabilito che “il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso”.

E' comunque garantita la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/08 smi, nei casi previsti dalla normativa vigente”

L'INAIL ha emesso un documento “ I sistemi di comando delle macchine secondo le norme EN ISO 13849-1 e EN ISO 13849-2”, ...
19/09/2017

L'INAIL ha emesso un documento “ I sistemi di comando delle macchine secondo le norme EN ISO 13849-1 e EN ISO 13849-2”, che presenta la norma ISO 13849-1 (“fissa i criteri e i principi di progettazione dei sistemi di controllo delle macchine”) e la norma ISO 13849-2 (riguarda “la validazione delle parti dei sistemi di controllo relative alla sicurezza, progettate secondo le procedure indicate nella parte 1 della norma stessa”).

Un capitolo del documento è dedicato ai dispositivi di interblocco.

Si indica che tali dispositivi sono suddivisi dalla norma ISO 14119 in 4 tipologie:
- Tipo 1: “elettromeccanico, con attuatore non codificato (ad es.: cerniera, camma o altro);
- Tipo 2: elettromeccanico, con attuatore codificato (ad es.: chiave, linguetta codificata o altro);
- Tipo 3: elettronico, azionato senza contatto, con attuatore non codificato (con funzionamento dell’attuatore di tipo: induttivo, magnetico, capacitivo, ultrasonico, ottico);
- Tipo 4: elettronico, azionato senza contatto, con attuatore codificato (con funzionamento dell’attuatore di tipo: magnetico, RFID, ottico)”.
Inoltre i livelli di codifica possono essere:
- basso (da 1 a 9 variazioni possibili);
- medio (da 10 a 1000 variazioni possibili), oppure
- alto (più di 1000 variazioni possibili).

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