17/02/2026
Agenzia delle Entrate, addio controlli sui conti correnti, ora serve l'autorizzazione di un giudice: nuova sentenza CEDU
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Il diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza comprende anche la dimensione digitale e bancaria, che non può essere trattata come una zona franca sottratta a ogni garanzia.
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha fissato un principio destinato a incidere profondamente sul sistema dei controlli fiscali italiani: l’Amministrazione finanziaria non può accedere ai conti correnti senza un controllo giudiziario preventivo.
Con la sentenza dell’8 gennaio 2026, l’Italia viene condannata per l’eccessiva invasività delle indagini bancarie svolte in assenza di adeguate tutele.
Attualmente, l’Agenzia delle Entrate può ottenere i dati finanziari dei contribuenti sulla base di una semplice autorizzazione interna rilasciata dai propri dirigenti.
Secondo i giudici di Strasburgo, questo meccanismo viola il diritto al rispetto della vita privata garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Non è più sufficiente un atto amministrativo: l’accesso a estratti conto, movimenti e transazioni richiede, ora, l’intervento di un giudice che verifichi la reale necessità dell’indagine e la sua proporzionalità.
La decisione impone allo Stato italiano di riformare il sistema, affinché la lotta all’evasione fiscale non avvenga a scapito della riservatezza dei cittadini.
- La normativa italiana -
In base alla disciplina vigente (art. 51 d.P.R. n. 633/1972 e art. 32 d.P.R. n. 600/1973), l’accesso ai dati bancari è subordinato a un’autorizzazione del direttore centrale o regionale dell’Agenzia delle Entrate.
Si tratta, però, di un atto puramente amministrativo e la Corte europea censura proprio questo aspetto: l’Ufficio che dispone il controllo è lo stesso che ne valuta la legittimità, senza alcun vaglio esterno.
La giurisprudenza della Cassazione ha, inoltre, spesso affermato che tale autorizzazione non debba nemmeno essere motivata e ciò determina, secondo Strasburgo, un potere privo di limiti effettivi. Il rischio concreto è che un contribuente subisca controlli estesi e protratti nel tempo senza che l’Amministrazione debba dimostrare a un giudice l’esistenza di indizi specifici.
Per la Corte, solo un provvedimento di natura giurisdizionale può garantire una tutela adeguata, trattandosi di informazioni che appartengono al nucleo più intimo della vita privata.
La normativa italiana attribuisce al Fisco un’ampia discrezionalità, sia nella scelta dei soggetti da controllare, sia nell’estensione delle informazioni richieste agli istituti di credito.
Questa libertà d’azione, priva di criteri rigorosi, espone i cittadini al rischio di verifiche arbitrarie e non soddisfa i requisiti di “qualità della legge” richiesti dalla Convenzione europea.
A ciò si aggiunge un ulteriore profilo critico: l’assenza di una tutela immediata laddove il contribuente non può rivolgersi a un giudice per impedire o contestare l’accesso ai propri dati bancari nel momento in cui avviene: l’unica possibilità di difesa è successiva e indiretta, attraverso l’impugnazione dell’eventuale Avviso di accertamento.
Se, però, l’indagine non sfocia in un atto impositivo, il cittadino non avrà mai la possibilità di far valere la violazione della propria privacy.
L’ingerenza, dunque, resta priva di qualsiasi controllo effettivo.
E allora cosa dovrà cambiare?
Alla luce della sentenza, l’Italia è chiamata a intervenire sul piano legislativo.
Il contrasto all’evasione fiscale rimane un obiettivo legittimo e necessario, ma deve essere bilanciato con il rispetto dei diritti fondamentali, per cui occorre introdurre meccanismi che impediscano controlli indiscriminati sui conti correnti, subordinandoli a criteri oggettivi e verificabili da un’autorità indipendente.
In particolare, la nuova disciplina dovrà prevedere:
• l’indicazione chiara delle circostanze che giustificano l’accesso ai dati bancari;
• l’obbligo di un provvedimento motivato e proporzionato;
• la possibilità per il contribuente di adire un giudice anche prima o a prescindere dall’emissione di un accertamento;
• un controllo giurisdizionale effettivo sulle modalità di svolgimento delle indagini.
In mancanza di tali riforme, l’Italia continuerà a violare gli obblighi derivanti dalla Convenzione europea.