Corporate Law Academy

Indicazioni

Corporate Law Academy The first student organization at Bocconi University entirely dedicated to corporate law.

Il diritto di recesso si colloca al confine tra due esigenze: consentire al socio di uscire quando le condizioni della p...
16/10/2026

Il diritto di recesso si colloca al confine tra due esigenze: consentire al socio di uscire quando le condizioni della partecipazione cambiano in modo significativo e proteggere, al tempo stesso, la stabilità della società e la continuità dell’impresa. Il modo in cui questo equilibrio viene costruito varia, però, tra S.p.A. e S.r.l.
L’articolo mette a confronto le due discipline, partendo dalla funzione del recesso dopo la riforma societaria.
Nella S.p.A. l’istituto tutela soprattutto l’investimento azionario; nella S.r.l. può proteggere anche la
posizione personale del socio e gli assetti definiti nell’atto costitutivo. Questa differenza si riflette nelle cause che consentono di recedere e nello spazio riconosciuto all’autonomia statutaria. La maggiore flessibilità della S.r.l., tuttavia, non comporta un diritto generale di uscita: il recesso libero deve trovare fondamento nella legge o in una previsione statutaria.
L’analisi si concentra poi su due questioni affrontate dalla Cassazione. La prima riguarda il momento in cui il
socio perde la propria qualità: con la sentenza n. 15087/2025, la Corte ha individuato tale momento nella
ricezione della dichiarazione di recesso da parte della società, distinguendolo dalla successiva liquidazione
della partecipazione. La seconda riguarda le operazioni societarie articolate in più fasi: con la sentenza n.
30133/2025, la Corte ha attribuito rilievo al consenso prestato dal socio a un passaggio precedente, quando
questo sia necessario e inscindibilmente collegato alla deliberazione finale.
Ne emerge un’analisi del recesso come punto di equilibrio tra libertà di disinvestimento, tutela del socio e stabilità dell’organizzazione societaria.

Il delisting può modificare in modo significativo la posizione degli azionisti di minoranza. L’uscita dalla Borsa può co...
14/10/2026

Il delisting può modificare in modo significativo la posizione degli azionisti di minoranza. L’uscita dalla Borsa può comportare la perdita della partecipazione, anche senza il consenso del singolo socio, oppure lasciarlo titolare di azioni più difficili da vendere.
Il fenomeno ha assunto rilievo nel mercato italiano. Secondo i dati CONSOB, nel 2025 si sono registrati 30 delisting tra Euronext Milan ed Euronext Growth Milan. Venti sono avvenuti a seguito di OPA o OPAS.
Le conseguenze per la minoranza dipendono dal percorso seguito.
Nell’OPA, ogni azionista può inizialmente scegliere se aderire. Se l’acquirente raggiunge le soglie previste
dalla legge, tuttavia, possono operare l’obbligo o il diritto di acquisto delle azioni residue. La mancata
adesione all’offerta non garantisce quindi che il socio conservi la partecipazione.
Quando il delisting deriva da una fusione, assume rilievo il diritto di recesso: se ricorrono i presupposti di legge, il socio che non ha concorso alla deliberazione può uscire dalla società e ottenere la liquidazione delle proprie azioni.
La riforma del 2026 ha inoltre introdotto l’acquisto totalitario su autorizzazione dei soci. In questa procedura la vendita deriva da una decisione assembleare che, se approvata, vincola anche i dissenzienti. Diventano quindi centrali le garanzie relative al voto, alle informazioni e al corrispettivo.
Nel delisting “puro”, invece, la società chiede la revoca delle negoziazioni senza che l’operazione preveda l’acquisto delle azioni della minoranza. Il socio contrario può rimanere nella società, ma incontrare maggiori difficoltà a vendere la propria partecipazione.
Le tutele non possono essere valutate separatamente dagli effetti dell’operazione: quando il socio perde le
azioni, è decisivo il corrispettivo; quando le conserva, conta la possibilità concreta di negoziarle
successivamente. Informazione, voto e rimedi assumono un peso diverso in ciascuno di questi percorsi.

Airbus, Leonardo and Thales have signed a Memorandum of Understanding (“MoU”) with the aim of creating Project Bromo, a ...
12/10/2026

Airbus, Leonardo and Thales have signed a Memorandum of Understanding (“MoU”) with the aim of creating Project Bromo, a joint venture designed to combine their respective satellite businesses into a single European operator. The new company, with Airbus holding a 35% stake and Leonardo and Thales 32.5% each, is expected to employ around 25,000 people and generate €6.5 billion in pro forma revenues.

The aim is to overcome the fragmentation of the European space industry by pooling resources and industrial capabilities to achieve the scale needed to compete globally.
This is precisely where the issue of the so-called “European champions” comes into play. While Commission President Ursula von der Leyen has stressed the need to create European operators large enough to compete with major US players such as SpaceX and Amazon, as well as growing Chinese competitors, Competition Commissioner Teresa Ribera has emphasised that greater consolidation must remain consistent with EU rules designed to safeguard competition within the internal market.

With the transaction already attracting the attention of European competition authorities, Airbus has reportedly entered into discussions with Brussels to assess possible asset divestments and address antitrust concerns arising from overlaps between the three groups’ activities, even before the concentration is formally notified.

Project Bromo could therefore become one of the first real test cases for the relationship between merger control and Europe’s new industrial policy: its outcome may show how much room Brussels is willing to give to the creation of its own “European champions”.

Written by: Federica Rizzo
Graphics by: Tommaso Fresu

Il riacquisto di azioni proprie costituisce uno strumento di gestione del capitale capace di incidere sugli equilibri so...
09/10/2026

Il riacquisto di azioni proprie costituisce uno strumento di gestione del capitale capace di incidere sugli equilibri societari e sul rapporto tra amministratori e azionisti. Prendendo spunto dal caso Nvidia, il paper ne analizza le finalità economiche, i profili giuridici e le implicazioni di corporate governance.

L’analisi illustra il funzionamento del buyback e le differenze rispetto alla distribuzione di dividendi, soffermandosi sugli effetti sul capitale, sulle partecipazioni degli azionisti e sull’utile per azione. Il miglioramento di quest’ultimo indicatore non coincide necessariamente con una creazione di valore: occorre considerare il prezzo dei riacquisti, le opportunità alternative di investimento e la sostenibilità delle scelte nel lungo periodo.

Sul piano normativo, il paper approfondisce l’interazione tra il diritto societario del Delaware e la regolamentazione federale statunitense. Vengono esaminati i limiti alla salvaguardia del capitale, il safe harbor previsto dalla Rule 10b-18 della SEC e gli obblighi di trasparenza. Particolare attenzione è dedicata al ruolo del board of directors, ai doveri fiduciari e ai possibili conflitti di interesse quando la remunerazione del management dipende dall’andamento del titolo o da indicatori influenzati dal riacquisto.

Il caso Nvidia offre un esempio concreto per discutere il rapporto tra restituzione di capitale, investimenti e responsabilità degli amministratori. Il confronto conclusivo con l’art. 2357 del codice civile evidenzia la diversa distribuzione dei poteri decisionali: alla centralità del board nel modello del Delaware si affiancano, nell’ordinamento italiano, l’autorizzazione assembleare e specifici vincoli patrimoniali e procedurali. Emerge così la necessità di bilanciare flessibilità gestionale, tutela degli azionisti e integrità del mercato.

Con la recente mossa dell’Amministratore delegato Carlo Messina, Intesa San Paolo ha deciso di chiudere la partita su Mo...
07/10/2026

Con la recente mossa dell’Amministratore delegato Carlo Messina, Intesa San Paolo ha deciso di chiudere la partita su Monte dei Paschi di Siena. L’OPAS di Ca’ de Sass dell’8 giugno scorso offriva ai soci di Siena, per ogni loro azione in MPS, €1,00 e 1,6 azioni proprie. Sabato 3 ottobre, però, Intesa ha promesso agli azionisti del Monte un incremento della componente pecuniaria di €0,25 ad azione per un totale di €800 milioni. Tuttavia, Ca’ de Sass ha inserito al fianco di tale incremento una condizione non irrilevante: gli azionisti di MPS dovranno votare contro al piano Lovaglio (i.e. l’OPS su Banca Generali, l’OPS su Banco BPM e il dividendo straordinario) all’assemblea convocata il 29 ottobre ex art.104 TUF (c.d. passivity rule). Qualora anche solo una delle tre parti del suddetto piano Lovaglio fosse approvata, l’intera OPAS dovrà considerarsi revocata. Si complica così il progetto dell’AD del Monte non solo perché l’offerta di Intesa diventa più appetibile per gli azionisti di Siena, ma anche considerando la pronta risposta di Delfin (primo azionista di MPS) all’incremento del premio in danaro. Guidato da Francesco Milleri e consigliato dalla banca indipendente Lazard, il board della cassaforte della famiglia Del Vecchio ha comunicato che si impegnerà a aderire all’offerta con il suo intero 17,5% e a votare contro nell’assemblea di fine ottobre. Da questa mossa la holding lussemburghese guadagnerà €655 milioni e circa il 3,8% del capitale di Ca’ de Sass. Se consideriamo un’analoga mossa, più che probabile, del Gruppo Caltagirone (secondo azionista del Monte con il 10,26%), ottenere i 2/3 il 29 ottobre sarà quasi impossibile per l’Amministratore delegato del Monte. Ipotizzando un’affluenza del 70% del capitale sociale di Siena, Lovaglio avrebbe bisogno del 47% del capitale votante; tuttavia, con il voto contrario di Delfin e di Caltagirone, non avrà a disposizione circa il 31% del capitale sociale di MPS che, in rapporto al 70% intervenuto in ipotesi, rappresenterà circa il 44% del capitale votante. La conclusione è chiara: tutte le strade sembrano portare a Milano.

Autore: Alessandro Iannotta
Grafiche: Beatrice Montedoro

Beretta ha rinunciato a un’acquisizione ostile del concorrente R***r, dopo mesi di trattative il gruppo italiano ha acce...
05/10/2026

Beretta ha rinunciato a un’acquisizione ostile del concorrente R***r, dopo mesi di trattative il gruppo italiano ha accettato di limitare la propria partecipazione al 25% nel gruppo R***r con un premio del 21% per azione rispetto al costo odierno.
Dopo questo accordo la holding Beretta tramite, offerta pubblica è arrivata a possedere il 25% di R***r con un’offerta di 44,80 dollari per azione, l’accordo prevede oltretutto diritti di governance e promessa di non belligeranza tra le parti.
Venerdì 18 settembre si è svolto il cinquecentenario del marchio Beretta, dichiarando di voler rafforzare la propria presenza negli USA. Questa acquisizione comporterà sinergie industriali e diversificazione del portafoglio, l’OPA sarà presente fino al 15 ottobre, mentre il 17 settembre il titolo di R***r è aumentato del 5,11%. Con questa offerta Beretta potrà nominare due membri indipendenti nel Consiglio di amministrazione dell’azienda americana.
L’aumento della partecipazione è simultaneo a un forte calo degli utili da parte di R***r mentre il valore delle azioni è sceso del 60% rispetto ai massimi del 2021, mentre i ricavi della holding sono legati all’Europa che costituisce il 55% del suo mercato, il nord America con il 32% e il resto del mondo con il 12%, questa è la motivazione che spinge Beretta a espandersi negli USA.

Autore: Riccardo Nannotti
Grafica: Tommaso Fresu

⚖️ Corporate Law Academy ⚖️Presenta𝗔𝗡𝗧𝗜𝗧𝗥𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡 𝗗𝗜𝗚𝗜𝗧𝗔𝗟 𝗠𝗔𝗥𝗞𝗘𝗧𝗦Un incontro dedicato all’antitrust nei mercati digitali, ...
02/10/2026

⚖️ Corporate Law Academy ⚖️

Presenta

𝗔𝗡𝗧𝗜𝗧𝗥𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡 𝗗𝗜𝗚𝗜𝗧𝗔𝗟 𝗠𝗔𝗥𝗞𝗘𝗧𝗦

Un incontro dedicato all’antitrust nei mercati digitali, per approfondire le principali sfide poste dall’evoluzione delle piattaforme e dell’economia digitale al diritto della concorrenza.

Attraverso il confronto con professionisti di alcuni dei principali studi legali internazionali, analizzeremo il ruolo dell’antitrust nel contesto digitale e le questioni più attuali che caratterizzano questo settore.

𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝗴𝗼𝗻𝗼
👨🏻‍⚖️ Giorgio Valoti – Managing Associate at Linklaters
👨🏻‍⚖️ Alessandro Di Giò – Counsel at Freshfields
👩🏻‍⚖️ Natalia Latronico – Associate at Cleary Gottlieb

𝗠𝗼𝗱𝗲𝗿𝗮
🎓 Prof. Oreste Pollicino

𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹𝗶
📅 6 ottobre
🕡 ore 18:15
📍Aula 5 – Via Sarfatti 25

Vi aspettiamo! ⚖️

Il prestito obbligazionario è una forma di finanziamento a medio – lungo termine con cui le società oppure gli enti pubb...
02/10/2026

Il prestito obbligazionario è una forma di finanziamento a medio – lungo termine con cui le società oppure gli enti pubblici raccolgono denaro, rivolgendosi a molte persone o investitori, invece di richiederlo a una banca. La società emette delle obbligazioni, dei titoli che rappresentano piccole parti del prestito complessivo. Gli investitori che acquistano le obbligazioni prestano denaro alla società, la quale in cambio si impegna a pagare loro gli interessi e a restituire il denaro entro la scadenza.
Sono diverse le ragioni che possono spingere una società a richiedere un prestito obbligazionario. Questo avviene nel caso in cui una società abbia bisogno di molto denaro, voglia finanziare un progetto oppure che voglia ridurre la sua dipendenza da finanziamenti forniti dalle banche.
L’elemento principale che risiede dietro a questo tipo di finanziamento è l’obbligazione. Le obbligazioni, in inglese bond, sono un titolo, emesso da società o enti pubblici che alla scadenza prefissata, la cosiddetta maturità, attribuisce al possessore il diritto al rimborso del capitale prestato all’emittente più gli interessi, la cedola.
L’obbligazione per essere definita tale deve presentare una serie di elementi tassativi e può essere strutturata secondo l’autonomia privata delle parti. Queste quindi non si distinguono solamente nelle loro tipologie, ma anche nei modi in cui sono emesse e nel modo in cui l’investitore verrà rimborsato.
Questo strumento è emesso unicamente dagli amministratori, fatta salva la possibilità per lo statuto di rimettere la materia all’apprezzamento dell’organo assembleare.
Prima della riforma del diritto societario (d.lgs. del 17 gennaio 2003, n. 6) l’obbligazione era, e continua ad esserlo oggi, uno strumento tipico messo a disposizione delle società per azioni e alle società in accomandita per azioni. Dopo si fece in modo di espandere questo diritto anche alle società cooperative, nel rispetto dei limiti previsti per le S.p.A., come stabilito ai sensi dell’art. 2526 e alle società a responsabilità limitata.

Il paper esamina l’offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS), caratterizzata da un corrispettivo misto in denaro e t...
30/09/2026

Il paper esamina l’offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS), caratterizzata da un corrispettivo misto in denaro e titoli. Dopo averla distinta da OPA e OPS, illustra le offerte volontarie e obbligatorie, totalitarie e parziali. Approfondisce l’obbligo di offerta totalitaria conseguente al superamento della soglia del 30%, le relative esenzioni e l’offerta preventiva parziale ex art. 107 TUF. Distingue inoltre le offerte amichevoli da quelle ostili ed esamina la passivity rule, le deroghe statutarie e le principali difese della target, con particolare attenzione al “cavaliere bianco”, offerente concorrente che amplia le alternative degli azionisti e rafforza la posizione negoziale della società.

La seconda parte applica tale quadro all’OPAS volontaria totalitaria di Poste Italiane su TIM, finalizzata alla creazione di una piattaforma integrata e al delisting. Ricostruisce il corrispettivo iniziale, il giudizio favorevole del CdA di TIM, il rilancio del 7 settembre 2026, la rinuncia alla soglia minima e l’accelerazione delle adesioni fino al 66,627%. Prospetta quindi la permanenza di TIM in Borsa sotto il controllo stabile di Poste oppure il delisting, conseguibile attraverso le soglie previste dal TUF o successive operazioni societarie.

La terza parte analizza l’offerta totalitaria di BPER su Banca Popolare di Sondrio, promossa per rafforzare la presenza nel Nord Italia e realizzare sinergie industriali. Nata nel febbraio 2025 come OPS non concordata con il CdA di BPS, l’operazione incontra le riserve della target, che presenta il piano autonomo “Our Way Forward”, e ottiene le autorizzazioni necessarie, compresa quella dell’AGCM subordinata alla cessione di sei filiali. Il rilancio del 3 luglio, con l’aggiunta di un euro alle 1,45 azioni BPER offerte per ogni titolo BPS, trasforma l’OPS in OPAS. Le adesioni portano BPER all’80,69% del capitale, assicurandole il controllo ma non il delisting, poi perseguito mediante la fusione approvata nel marzo 2026, che determina l’estinzione di BPS e l’integrazione dei suoi azionisti in BPER.

È online un nuovo episodio di 𝘓𝘢𝘸 𝘰𝘯 𝘈𝘪𝘳, dedicato a “𝗜𝗹 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁𝗮̀ 𝗽𝗲𝗿 𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶: 𝗰𝗮𝗿𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝗶 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮𝗹𝗶 𝗲 𝗺𝗼𝗱𝗶...
30/09/2026

È online un nuovo episodio di 𝘓𝘢𝘸 𝘰𝘯 𝘈𝘪𝘳, dedicato a “𝗜𝗹 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁𝗮̀ 𝗽𝗲𝗿 𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶: 𝗰𝗮𝗿𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝗶 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮𝗹𝗶 𝗲 𝗺𝗼𝗱𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶”.

Insieme all’𝗔𝘃𝘃. 𝗔𝗹𝗲𝘀𝘀𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼 𝗙𝗿𝗮𝗻𝘇𝗶𝗻𝗶, avvocato presso 𝗭𝗡𝗥 𝗡𝗼𝘁𝗮𝗶, approfondiamo il ruolo del capitale sociale nelle S.p.A., soffermandoci sulle sue principali caratteristiche e sulle operazioni che ne determinano la modificazione.

🎧 𝗛𝗼𝘀𝘁:
Maria Paola L’Ingesso
Gabriele Fusco

Ascolta ora l’episodio su 𝗦𝗽𝗼𝘁𝗶𝗳𝘆 – 𝗟𝗮𝘄 𝗼𝗻 𝗔𝗶𝗿
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