28/11/2022
𝑽𝒊𝒏𝒄𝒊𝒕𝒐𝒓𝒊 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒐𝒓𝒔𝒐 𝒔𝒕𝒓𝒂𝒐𝒓𝒅𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒃𝒊𝒔, 𝒊 5 𝑪𝑭𝑼 𝒔𝒐𝒏𝒐 𝒐𝒃𝒃𝒍𝒊𝒈𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊 𝒂𝒏𝒄𝒉𝒆 𝒑𝒆𝒓 𝒄𝒉𝒊 𝒏𝒐𝒏 𝒅𝒆𝒗𝒆 𝒔𝒗𝒐𝒍𝒈𝒆𝒓𝒆 𝒍’𝒂𝒏𝒏𝒐 𝒅𝒊 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒂 𝒆 𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 “𝒄𝒍𝒂𝒔𝒔𝒊𝒄𝒐”
I vincitori del concorso straordinario bis, nel loro anno di prova, hanno un doppio onere: l’anno di prova e formazione classico + la formazione con l’acquisizione dei 5 CFU.
Dall’anno di prova e formazione classico ci sono delle circostanze per cui si può essere esonerati. A chiarirlo una nota dell’USR Piemonte “𝘌𝘴𝘤𝘭𝘶𝘴𝘪𝘷𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘪 𝘤𝘢𝘯𝘥𝘪𝘥𝘢𝘵𝘪 𝘷𝘪𝘯𝘤𝘪𝘵𝘰𝘳𝘪 𝘥𝘪
𝘤𝘰𝘯𝘤𝘰𝘳𝘴𝘰 𝘨𝘪𝘢̀ 𝘥𝘪 𝘳𝘶𝘰𝘭𝘰, 𝘤𝘩𝘦 𝘢𝘷𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘰 𝘨𝘪𝘢̀ 𝘴𝘷𝘰𝘭𝘵𝘰 𝘪𝘭 𝘱𝘦𝘳𝘪𝘰𝘥𝘰 𝘥𝘪 𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘷𝘢 𝘰 𝘪𝘭 𝘱𝘦𝘳𝘤𝘰𝘳𝘴𝘰 𝘍𝘐𝘛 𝘦𝘹 𝘋𝘋𝘎 85/2018 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘴𝘵𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘨𝘳𝘢𝘥𝘰 𝘥𝘪 𝘯𝘶𝘰𝘷𝘢 𝘪𝘮𝘮𝘪𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘪𝘯 𝘳𝘶𝘰𝘭𝘰 […] 𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘢𝘣𝘣𝘪𝘢𝘯𝘰 𝘰𝘵𝘵𝘦𝘯𝘶𝘵𝘰 𝘪𝘭
𝘱𝘢𝘴𝘴𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰 𝘥𝘪 𝘤𝘢𝘵𝘵𝘦𝘥𝘳𝘢 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘴𝘵𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘨𝘳𝘢𝘥𝘰 𝘥𝘪 𝘴𝘤𝘶𝘰𝘭𝘢, 𝘤𝘰𝘴𝘪̀ 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘦𝘳𝘮𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘶𝘥𝘥𝘦𝘵𝘵𝘢 𝘯𝘰𝘵𝘢 𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘦𝘳𝘪𝘢𝘭𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘵. 𝘯. 39972 𝘥𝘦𝘭 15.11.2022, 𝘯𝘰𝘯 𝘥𝘦𝘷𝘰𝘯𝘰 𝘳𝘪𝘱𝘦𝘵𝘦𝘳𝘦 𝘪𝘭 𝘱𝘦𝘳𝘪𝘰𝘥𝘰 𝘥𝘪 𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘷𝘢
𝘱𝘳𝘦𝘷𝘪𝘴𝘵𝘰 𝘥𝘢𝘭 𝘋.𝘔. 226/2022".
Il periodo di formazione e prova previsto dal D.M 226/2022 deve essere invece svolto da tutti i docenti vincitori del concorso straordinario ex art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge n. 73 del
2021
*non già immessi in ruolo
*e da quelli che, pur di ruolo, avessero svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 in grado diverso da quello della nuova immissione in ruolo.
⚠️L’acquisizione dei 5 CFU e gli adempimenti relativi sono quindi obbligatori per tutti i vincitori del concorso straordinario bis, indipendentemente o meno che essi svolgano l’anno di prova e formazione canonico.
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