CAF Rosta Nuova

CAF Rosta Nuova ci occupiamo di consulenza fiscale e del lavoro. dichiarazioni 730 ISEE RED Ass.unico

sito di informazioni giuslavoristiche di Antonio Tuzio Dottore Commercialista in Reggio Emilia

10/08/2025

Tassazione del fringe benefit per i dipendenti
Il fringe benefit per il dipendente si calcola moltiplicando il costo chilometrico ACI per una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, e applicando una percentuale che varia in base all'anno di immatricolazione e al tipo di alimentazione del veicolo.
Vetture immatricolate fino al 2024:
* Immatricolate e assegnate entro il 31/12/2024: le percentuali di tassazione rimangono quelle previste dalla normativa precedente, legate alle emissioni di CO2:
o Fino a 60 g/km: 25%
o Da 61 a 160 g/km: 30%
o Da 161 a 190 g/km: 50%
o Oltre 190 g/km: 60%
Vetture immatricolate dal 2025:
* Immatricolate e assegnate dal 01/01/2025: si applicano le nuove percentuali, basate sul tipo di alimentazione del veicolo:
o Veicoli esclusivamente elettrici: 10%
o Veicoli ibridi plug-in: 20%
o Altri veicoli (benzina, diesel, GPL, ibridi non plug-in): 50%
Regime transitorio (Circolare n. 10/E del 03/07/2025):
* Vetture ordinate entro il 31/12/2024, immatricolate nel 2025 e assegnate al dipendente entro il 30/06/2025: per queste auto si applicano le percentuali basate sulle emissioni di CO2 previste fino al 2024.

10/08/2025

Riassunto sulla disciplina fiscale dell'auto aziendale.
La Circolare n. 10/E del 3 luglio 2025 dell'Agenzia delle Entrate ha introdotto importanti novità sulla tassazione dei veicoli aziendali in uso promiscuo, modificando le regole stabilite dalla Legge di Bilancio 2025. Il valore del benefit per il dipendente (fringe benefit) viene determinato in base al tipo di alimentazione e alle emissioni di CO2, ma la circolare ha chiarito l'applicazione di un regime transitorio.
Tassazione del fringe benefit per i dipendenti:
Il fringe benefit per il dipendente si calcola moltiplicando il costo chilometrico ACI per una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, e applicando una percentuale che varia in base all'anno di immatricolazione e al tipo di alimentazione del veicolo.
Vetture immatricolate fino al 2024:
* Immatricolate e assegnate entro il 31/12/2024: le percentuali di tassazione rimangono quelle previste dalla normativa precedente, legate alle emissioni di CO2:
o Fino a 60 g/km: 25%
o Da 61 a 160 g/km: 30%
o Da 161 a 190 g/km: 50%
o Oltre 190 g/km: 60%
Vetture immatricolate dal 2025:
* Immatricolate e assegnate dal 01/01/2025: si applicano le nuove percentuali, basate sul tipo di alimentazione del veicolo:
o Veicoli esclusivamente elettrici: 10%
o Veicoli ibridi plug-in: 20%
o Altri veicoli (benzina, diesel, GPL, ibridi non plug-in): 50%
Regime transitorio (Circolare n. 10/E del 03/07/2025):
* Vetture ordinate entro il 31/12/2024, immatricolate nel 2025 e assegnate al dipendente entro il 30/06/2025: per queste auto si applicano le percentuali basate sulle emissioni di CO2 previste fino al 2024, per evitare una tassazione più gravosa per veicoli già ordinati.

Disciplina fiscale per le aziende
La deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA variano notevolmente a seconda dell'uso del veicolo e del soggetto a cui è assegnato.
Uso esclusivamente aziendale:
Deduzione fiscale: il costo è deducibile al 100%.
Detraibilità IVA: l'IVA è detraibile al 100%.
Uso promiscuo dipendenti:
Deduzione fiscale: i costi sono deducibili al 70% senza limiti di valore dell'auto.
Detraibilità IVA: l'IVA è detraibile al 40%.
Uso promiscuo amministratori e soci:
Deduzione fiscale: la deducibilità è del 20% con un limite massimo di costo d'acquisto di 18.075,99 euro.
Detraibilità IVA: l'IVA è detraibile al 40%.
Uso promiscuo di automezzi e motocicli
1. Uso esclusivamente aziendale di automezzo (trasporto persone e cose): deducibilità costi e detraibilità IVA al 100%.
2. Uso promiscuo di vettura concessa a un dipendente: fringe benefit calcolato come descritto sopra. L'azienda deduce il 70% dei costi e detrae il 40% dell'IVA.
3. Uso promiscuo di vettura concessa all'amministratore: il trattamento fiscale è meno favorevole rispetto ai dipendenti. La deducibilità dei costi aziendali è limitata al 20% con un tetto massimo di costo del veicolo di 18.075,99 euro. La detraibilità IVA è del 40%.
4. Uso promiscuo vettura del titolare di impresa (ditta individuale): il titolare deduce i costi al 20% con un massimale di 18.075,99 euro e detrae l'IVA al 40%.
5. Uso della vettura da parte di agente immobiliare: l'agente immobiliare è equiparato a un'impresa individuale, quindi si applicano le regole del punto 4.
6. Uso della vettura da parte di agente di commercio: per agenti e rappresentanti, la disciplina è più favorevole:
o Deduzione fiscale: i costi sono deducibili all'80% con un massimale di costo d'acquisto del veicolo di 25.822,84 euro.
o Detraibilità IVA: l'IVA è detraibile al 100%.

10/06/2025

Circolare INPS n. 95 del 26 maggio 2025 - Congedo Parentale Indennizzato all'80% in sintesi…
La Circolare INPS n. 95 del 26 maggio 2025 fornisce istruzioni operative e amministrative in merito alle modifiche introdotte dall'Articolo 1, comma 217, della Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) riguardanti l'indennità di congedo parentale.
1. Obiettivo Principale della Circolare:
La circolare illustra l'elevazione dell'indennità di congedo parentale:
• Per il mese introdotto dalla Legge di Bilancio 2024: dal 60% all'80% della retribuzione.
• Per un ulteriore mese: dal 30% all'80% della retribuzione.
Queste modifiche non aggiungono nuovi mesi di congedo, ma aumentano la per-centuale di indennizzo per mesi già esistenti.
2. Platea dei Destinatari:
Le nuove disposizioni si applicano esclusivamente ai lavoratori dipendenti. Se uno dei genitori appartiene a un'altra categoria lavorativa (autonomi, iscritti a Gestione Separata, ecc.), l'elevazione dell'indennità all'80% spetta solo al genitore lavoratore dipendente.
3. Elevazione dell'Indennità all'80% per Tre Mesi:
Con la nuova normativa, l'indennità di congedo parentale è elevata all'80% per un massimo complessivo di tre mesi per ogni coppia genitoriale. Questi tre mesi possono essere fruiti da entrambi i genitori in modo ripartito o anche interamente da uno solo. La fruizione può avvenire in modalità intera, frazionata a mesi, a giorni o in modalità oraria.
È fondamentale che i mesi indennizzati all'80% siano fruiti entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione/affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età).
Il dettaglio dei tre mesi all'80% è il seguente:
• Primo mese all'80%: introdotto dalla Legge di Bilancio 2023.
• Secondo mese all'80%: introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 e confermato/rafforzato dalla Legge di Bilancio 2025.
• Terzo mese all'80%: introdotto dalla Legge di Bilancio 2025.
Si ricorda che il limite massimo di congedo parentale per ogni coppia genitoriale rimane di dieci mesi (elevabili a undici se il padre si astiene per almeno tre mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio. All'interno di questo limite complessivo, tre mesi sono indenniz-zabili all'80%, sei mesi al 30% (a prescindere dal reddito), e i rimanenti due mesi non so-no indennizzati (salvo specifica condizione reddituale).
4. Decorrenza della Nuova Disposizione:
Le nuove disposizioni si applicano ai periodi di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2025.
Il diritto ai tre mesi all'80% dipende dalla data di nascita/adozione/affidamento del minore e dalla data di termine del congedo di maternità o paternità di almeno un genitore lavora-tore dipendente:
• Minore nato/adottato/affidato prima del 1° gennaio 2025: I tre mesi all'80% spettano se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2024.
• Minore nato/adottato/affidato dal 1° gennaio 2025: I tre mesi all'80% spettano a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità/paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione del congedo parentale.
Esempi Riferiti a Due Genitori e Modalità di Fruizione dei Tre Mesi all'80%:
Esempio 1: Genitori entrambi lavoratori dipendenti - Figlio nato a fine 2024
• Situazione: Figlio nato il 20 novembre 2024.
o La madre (lavoratrice dipendente) termina il congedo di maternità il 20 febbraio 2025.
o Il padre (lavoratore dipendente) fruisce di due mesi di congedo parentale dal 21 novembre 2024 al 20 gennaio 2025.
• Fruizione dei tre mesi all'80%:
o I primi due mesi fruiti dal padre (21/11/2024 - 20/01/2025) sono indennizzati all'80% (il primo mese per Legge di Bilancio 2023, il secondo mese per Leg-ge di Bilancio 2024 per la parte del 2024 e per Legge di Bilancio 2025 per la parte del 2025).
o Ai genitori rimane ancora un ulteriore mese di congedo parentale indennizzabile all'80% (introdotto dalla Legge di Bilancio 2025). Questo terzo mese può essere fruito dalla madre o dal padre, o ripartito tra loro, entro il sesto anno di vita del figlio. Il diritto sussiste perché il figlio è nato prima del 2025 ma la madre ha terminato la maternità dopo il 31 dicembre 2024.
Esempio 2: Genitori con diverse qualifiche lavorative - Figlio nato nel 2025
• Situazione: Figlio nato il 16 gennaio 2025.
o Madre non lavoratrice.
o Padre lavoratore iscritto alla Gestione Separata (non dipendente). Fruisce di sei mesi di congedo parentale indennizzati al 30% (l'elevazione all'80% non spetta a lavoratori non dipendenti) dal 1° maggio 2025 al 31 ottobre 2025.
o In data 1° giugno 2025, la madre inizia un rapporto di lavoro dipendente e chiede tre mesi di congedo parentale dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025.
• Fruizione dei tre mesi all'80%:
o Alla madre spettano i tre mesi indennizzabili all'80% (previsti dalle Leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025) dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025. Il diritto sussiste perché il figlio è nato nel 2025 e la madre è lavoratrice dipendente al momento della fruizione del congedo parentale, a prescindere dalla frui-zione del congedo di maternità o paternità (che nel suo caso non c'è stata come dipendente).
o Alla madre residuano altri due mesi di congedo parentale non indennizzabi-li (o indennizzabili al 30% se rientrano nei sei mesi totali indennizzabili al 30% della coppia).
Esempio 3: Genitore solo / Decesso madre - Padre lavoratore dipendente
• Situazione: Figlio nato il 15 agosto 2024 e decesso in pari data della madre lavora-trice dipendente.
o Il padre (lavoratore dipendente) fruisce del congedo di paternità alternativo (residuo non fruito dalla madre) fino al 15 novembre 2024.
o Il padre fruisce anche di dieci giorni di congedo di paternità obbligatorio, di cui gli ultimi cinque giorni dal 9 al 13 gennaio 2025.
• Fruizione dei tre mesi all'80%:
o Avendo terminato il congedo di paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2024, il padre ha diritto a tre mesi di congedo parentale indennizzabili all'80% della retribuzione (come previsto dalle Leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025), se fruiti entro il compimento di 6 anni di età del figlio.
In sintesi, la circolare chiarisce che l'elevazione dell'indennità all'80% per un massimo di tre mesi è un beneficio significativo per i lavoratori dipendenti, con criteri di accesso ben definiti in base alla data di nascita/adozione del minore e alla data di termine del congedo di maternità/paternità.

🎓 Spese di istruzione non universitaria – Detrazione 730 - Righi E8 – E10, codice 12 ✅ COSA SONOSpese sostenute per la f...
25/05/2025

🎓 Spese di istruzione non universitaria –
Detrazione 730 - Righi E8 – E10, codice 12
✅ COSA SONO
Spese sostenute per la frequenza di scuole non universitarie, pubbliche o private, per figli o fami-liari fiscalmente a carico.
📚 QUALI SPESE SONO DETRAIBILI (codice 12)
Sono comprese le spese per:
• 📌 Scuole dell’infanzia (materna)
• 📌 Scuole primarie (elementari)
• 📌 Scuole secondarie di I grado (medie)
• 📌 Scuole secondarie di II grado (superiori)
Tipologie di spese ammesse:
• Tasse di iscrizione e frequenza
• Contributi scolastici volontari
• Spese per la mensa scolastica
• Spese per gite scolastiche e attività integrative
• Spese per trasporto scolastico (es. scuolabus)
• Abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico utilizzati per raggiungere la scuola (es. bus, metro, treno)
💸 DETRAZIONE SPETTANTE
• 19% della spesa sostenuta
• Massimo detraibile per ogni studente:
€ 800 ⇒ detrazione massima: € 152 per figlio
⚠️ LIMITAZIONE PER REDDITO (dal 2020)
La detrazione del 19% spetta solo se il pagamento è tracciabile e decresce all’aumentare del reddito:
Reddito complessivo Detrazione spettante
Fino a € 120.000 Intera detrazione
Da € 120.001 a € 240.000 Detrazione progressivamente ridotta
Oltre € 240.000 Nessuna detrazione
💳 OBBLIGO DI PAGAMENTO TRACCIABILE
Per ottenere la detrazione, il pagamento deve essere effettuato con mezzi tracciabili, ad esempio:
• Bonifico bancario o postale
• Carta di credito o debito
• Bancomat
• Assegno bancario o circolare
• App di pagamento elettronico (es. Satispay, PayPal)
❌ Non è ammesso il pagamento in contanti.

📄 DOCUMENTI DA CONSERVARE
Documento
Dettagli richiesti
📌 Ricevuta del pagamento
Deve indicare importo, scuola, studente
📌 Prova del mezzo di pagamento
Copia del bonifico, estratto conto o ricevuta POS
📌 Documento della scuola che attesti la tipologia di spesa (es. circolare o nota informativa)
📌 Autocertificazione
Se la ricevuta non riporta nome del pagante, serve dichiarazione sostitutiva con i dati del contribuente che ha pagato

⏳ Durata della conservazione: 5 anni dalla presentazione della dichiarazione.

🧾 COME SI COMPILA IL 730
Rigo Codice Importo
E8 12 € (primo figlio)
E9 12 € (secondo figlio)
E10 12 € (terzo figlio)
📌 Usa una riga per ogni studente.

👨‍👩‍👧‍👦 A CHI SPETTA LA DETRAZIONE
• A chi sostiene la spesa, anche se diverso dal genitore intestatario del documento
• Il beneficiario deve essere fiscalmente a carico (figlio, nipote, ecc.)

Per assistenza sul modello 730 contattaci https://www.ufficiorostanuova.it/
Oppure invia una mail a [email protected]

rivolgiti a noi per la tua dichiarazione dei redditi. il nostro studio è a disposizione per l'apertura di nuove partite iva, richiesta indennità di maternità, isee, assegno unico e tantissimi altri servizi.

14/05/2025

Decreto interministeriale sul "Bonus donne" 2024 (firmato il 20 dicembre 2023), definisce i crite-ri e le modalità per accedere all’esonero contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate.
Ecco i punti principali del decreto:

🔹 Oggetto dell'incentivo
Esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 8.000 euro annui (proporzionato su base mensile), per:
• Assunzioni a tempo indeterminato full time e part time (anche in somministrazione)
• Escluse le trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato
• Escluse le assunzioni a termine
• Esclusi i rapporti di lavoro domestico, gli apprendistati, le assunzioni di lavoratrici in-termittenti e il lavoro occasionale.
Non è previsto esonero in riferimento al premio Inail.

🔹 Durata dell’esonero
• 24 mesi dalla data di assunzione per la categoria “molto svantaggiate” per le lavoratrici assunte nel periodo dal 01/09/2024 al 31/12/2025
• 24 mesi dalla data del 31/01/2025 per le lavoratrici ZES assunte nel periodo 31/01/2025 – 31/12/2025
• 12 mesi dalla data di assunzione (per assunzioni dal 01/09/2024 al 31/12/2025) di donne svantaggiate in quanto appartenenti a settori economici caratterizzati da forte disparità di genere.

🔹 Destinatarie del bonus
Donne di qualsiasi età svantaggiate che rientrano in almeno una delle seguenti categorie:
1. Donne di qualsiasi età, OVUNQUE residenti, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. (lavoratrici molto svantaggiate) assunzioni dal 01/09/2024 al 31/12/2025
2. Donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai fondi strutturali UE e prive di im-piego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. (ZES – ZONA Economica Speciale) coin-cide con regioni del Mezzogiorno
3. Donne di qualsiasi età, ovunque residenti, appartenenti a settori economici caratterizzati da forte disparità di genere, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

🔹 Condizioni di accesso
• Il beneficio è subordinato al rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 (aiuti di Stato a fi-nalità occupazionale).
• Necessario il rispetto dei massimali individuali e del principio di cumulo con altri incentivi nei limiti consentiti.
• Il datore di lavoro deve essere in regola con gli obblighi contributivi e normativi.
• Il riconoscimento dell’esonero è condizionato dall’incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati in ciascun mese e il numero dei lavoratori occupati mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

🔹 Periodo di validità
Si applica alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e nelle modalità differenti in base alle categorie di appartenenza.

✅ 1. CHECKLIST OPERATIVA PER IL DATORE DI LAVORO
(per verificare i requisiti per accedere al bonus)
📌 Requisiti aziendali
• Datore di lavoro privato (non settore pubblico)
• In regola con:
o Contributi INPS (DURC)
o Norme su sicurezza sul lavoro
o CCNL applicato correttamente
📌 Requisiti della lavoratrice
• Appartiene ad almeno una delle categorie svantaggiate
• Ha lo stato di disoccupazione certificato dal Centro per l’Impiego (CPI)
o Il contratto è a tempo indeterminato
📌 Altri elementi da verificare
• L’assunzione rappresenta un incremento occupazionale netto
• Non è un obbligo da collocamento mirato (legge 68/99)
• Incentivo cumulabile nei limiti con altri (es. under 30, Sud, apprendistato)

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05/05/2025

Avviare un’attività di autoriparazione: cosa sapere:
Chi desidera aprire un’officina di autoriparazione come impresa individuale deve seguire una procedura ben definita e rispettare specifici requisiti. L’attività comprende tre settori distinti: meccatronica
carrozzeria
gommista.

Requisiti per l’avvio:
Per operare nel settore è necessario:
* Avere almeno *18 anni*.
* Essere cittadino italiano, dell’UE, o extracomunitario con *permesso di soggiorno*.
* Non aver riportato *condanne* per reati legati alla riparazione di veicoli.

Inoltre, l’impresa deve nominare un *responsabile tecnico* che abbia uno dei seguenti requisiti:
* Titolo di studio tecnico (diploma o laurea).
* Esperienza lavorativa documentata nel settore.
* Corso regionale con verifica dell’apprendimento + esperienza pratica.
* Attività documentata in officine negli ultimi anni (secondo specifiche durate).

Procedura amministrativa
L’inizio attività deve essere comunicato tramite *SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)* presentata allo *Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)*. L’invio della SCIA corrisponde alla data di inizio attività.

La pratica deve includere:
* Moduli SCIA e allegati (dichiarazioni antimafia, requisiti tecnici, ecc.).
* Pagamento di imposta di bollo (€ 17,50) e diritti di segreteria (fino a € 27,00).
* Corrispondenza tra il codice ATECO IVA e l’attività denunciata al REA.

Come presentare la pratica
La pratica può essere compilata tramite il portale *impresainungiorno.gov.it* o l’applicativo *DIRE* della Camera di Commercio. È essenziale indicare correttamente la natura dell’attività, il codice ATECO, le cariche tecniche, e allegare tutta la documentazione richiesta, compresa la firma digitale del titolare.

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21/01/2025

Cessazione del rapporto di lavoro
La cessazione del rapporto di lavoro può avvenire per diverse cause:

1) Dimissioni: Atto unilaterale del lavoratore, che deve rispettare un periodo di preavviso previsto dalla contrattazione collettiva. Le dimissioni possono essere volontarie o per giusta causa, con procedura telematica obbligatoria per garantirne l'autenticità.
2) Licenziamento: Può essere individuale o collettivo, per giusta causa (violazione grave degli obblighi contrattuali) o per giustificato motivo (soggettivo o oggettivo). Deve essere motivato e comunicato per iscritto.
3) Risoluzione consensuale: Avviene quando entrambe le parti concordano nell’interrompere il rapporto, senza obbligo di preavviso.
4) Scadenza del termine: Nei contratti a tempo determinato, il rapporto termina alla scadenza prefissata senza necessità di ulteriori comunicazioni.
5) Cessione del contratto: È necessaria l’accettazione del lavoratore per il trasferimento del contratto a un nuovo datore di lavoro​.

19/01/2025

BONUS ELETTRODOMESTICI 2025 - DI COSA SI TRATTA?
Oggi parliamo di Bonus Elettrodomestici 2025.
Si tratta di un contributo per favorire l'acquisto responsabile
di elettrodomestici classe minima B.

Chi nel corso del 2025 acquista un elettrodomestico nuovo, costruito in Europa, di classe energetica non inferiore alla B, beneficerà di un Bonus pari al 30% del prezzo di acquisto fino alla soglia di € 100.

Questa soglia si attesta a € 200 per le famiglie con Isee inferiore a € 25.000.

Ciascun nucleo familiare potrà usare il bonus su un solo acquisto nell'anno.

19/01/2025

Check-up Regime Forfetario
Requisiti di Accesso
Ricavi o compensi: Non devono superare € 85.000 nell'anno precedente.
Spese per dipendenti e collaboratori: Non superiori a € 20.000.
Beni strumentali: Non esiste un limite specifico, ma devono rispettare l'utilizzo esclusivo o promiscuo nell'attività.
Cause di Esclusione
Il contribuente non può accedere o permanere nel regime forfetario nei seguenti casi:

Controllo diretto o indiretto su società a responsabilità limitata (S.r.l.) o associazioni:
Quando esercitano attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle del contribuente in regime forfetario.
Partecipazione in società di persone, imprese familiari o associazioni professionali:
Se queste esercitano attività economiche simili a quella del contribuente.
Operazioni internazionali e cessioni all'esportazione:
Esclusione per contribuenti che hanno effettuato nell'anno precedente cessioni all’esportazione o operazioni assimilate (artt. 8, 8-bis e 9 D.P.R. 633/1972).
Percezione di redditi da lavoro dipendente o assimilato oltre € 30.000:
Salvo che il rapporto di lavoro dipendente sia cessato nel corso dell'anno precedente.
Attività esercitata prevalentemente verso ex-datori di lavoro:
Se il 75% dei ricavi o compensi deriva da soggetti con cui il contribuente ha avuto rapporti di lavoro dipendente o assimilato nei due anni precedenti.
Operazioni fuori campo IVA o in regimi speciali IVA:
Esempio: agricoltura, editoria, agenzie di viaggio, vendite a domicilio e simili.
Residenti all'estero:
Salvo il caso di residenza in Paesi UE/SEE e produzione di almeno il 75% del reddito in Italia.
Imposizione Fiscale
Imposta sostitutiva:
Ordinaria: 15%.
Agevolata: 5% per i primi 5 anni di attività, se:
Il contribuente non ha esercitato attività nei tre anni precedenti.
L’attività non è prosecuzione di altre attività autonome o di lavoro dipendente.
Base imponibile: Ricavi moltiplicati per il coefficiente di redditività (variabile per codice ATECO).
Semplificazioni e Obblighi
Esenzioni:
Niente IVA in fattura.
Esclusione da IRAP.
Esenzione da liquidazione IVA, registrazioni complesse e dichiarazioni IVA.
Adempimenti richiesti:
Conservazione dei documenti contabili.
Presentazione della dichiarazione dei redditi.
Versamento dell’imposta sostitutiva.

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Indirizzo

Via Umberto Poli 9/b
Reggio Nell Emilia
42123

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 12:30
18:00 - 12:30
Martedì 09:00 - 12:30
Mercoledì 09:00 - 12:30
Giovedì 09:00 - 12:30
Venerdì 09:00 - 12:30

Telefono

+393286781837

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