10/06/2025
Circolare INPS n. 95 del 26 maggio 2025 - Congedo Parentale Indennizzato all'80% in sintesi…
La Circolare INPS n. 95 del 26 maggio 2025 fornisce istruzioni operative e amministrative in merito alle modifiche introdotte dall'Articolo 1, comma 217, della Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) riguardanti l'indennità di congedo parentale.
1. Obiettivo Principale della Circolare:
La circolare illustra l'elevazione dell'indennità di congedo parentale:
• Per il mese introdotto dalla Legge di Bilancio 2024: dal 60% all'80% della retribuzione.
• Per un ulteriore mese: dal 30% all'80% della retribuzione.
Queste modifiche non aggiungono nuovi mesi di congedo, ma aumentano la per-centuale di indennizzo per mesi già esistenti.
2. Platea dei Destinatari:
Le nuove disposizioni si applicano esclusivamente ai lavoratori dipendenti. Se uno dei genitori appartiene a un'altra categoria lavorativa (autonomi, iscritti a Gestione Separata, ecc.), l'elevazione dell'indennità all'80% spetta solo al genitore lavoratore dipendente.
3. Elevazione dell'Indennità all'80% per Tre Mesi:
Con la nuova normativa, l'indennità di congedo parentale è elevata all'80% per un massimo complessivo di tre mesi per ogni coppia genitoriale. Questi tre mesi possono essere fruiti da entrambi i genitori in modo ripartito o anche interamente da uno solo. La fruizione può avvenire in modalità intera, frazionata a mesi, a giorni o in modalità oraria.
È fondamentale che i mesi indennizzati all'80% siano fruiti entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione/affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età).
Il dettaglio dei tre mesi all'80% è il seguente:
• Primo mese all'80%: introdotto dalla Legge di Bilancio 2023.
• Secondo mese all'80%: introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 e confermato/rafforzato dalla Legge di Bilancio 2025.
• Terzo mese all'80%: introdotto dalla Legge di Bilancio 2025.
Si ricorda che il limite massimo di congedo parentale per ogni coppia genitoriale rimane di dieci mesi (elevabili a undici se il padre si astiene per almeno tre mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio. All'interno di questo limite complessivo, tre mesi sono indenniz-zabili all'80%, sei mesi al 30% (a prescindere dal reddito), e i rimanenti due mesi non so-no indennizzati (salvo specifica condizione reddituale).
4. Decorrenza della Nuova Disposizione:
Le nuove disposizioni si applicano ai periodi di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2025.
Il diritto ai tre mesi all'80% dipende dalla data di nascita/adozione/affidamento del minore e dalla data di termine del congedo di maternità o paternità di almeno un genitore lavora-tore dipendente:
• Minore nato/adottato/affidato prima del 1° gennaio 2025: I tre mesi all'80% spettano se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2024.
• Minore nato/adottato/affidato dal 1° gennaio 2025: I tre mesi all'80% spettano a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità/paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione del congedo parentale.
Esempi Riferiti a Due Genitori e Modalità di Fruizione dei Tre Mesi all'80%:
Esempio 1: Genitori entrambi lavoratori dipendenti - Figlio nato a fine 2024
• Situazione: Figlio nato il 20 novembre 2024.
o La madre (lavoratrice dipendente) termina il congedo di maternità il 20 febbraio 2025.
o Il padre (lavoratore dipendente) fruisce di due mesi di congedo parentale dal 21 novembre 2024 al 20 gennaio 2025.
• Fruizione dei tre mesi all'80%:
o I primi due mesi fruiti dal padre (21/11/2024 - 20/01/2025) sono indennizzati all'80% (il primo mese per Legge di Bilancio 2023, il secondo mese per Leg-ge di Bilancio 2024 per la parte del 2024 e per Legge di Bilancio 2025 per la parte del 2025).
o Ai genitori rimane ancora un ulteriore mese di congedo parentale indennizzabile all'80% (introdotto dalla Legge di Bilancio 2025). Questo terzo mese può essere fruito dalla madre o dal padre, o ripartito tra loro, entro il sesto anno di vita del figlio. Il diritto sussiste perché il figlio è nato prima del 2025 ma la madre ha terminato la maternità dopo il 31 dicembre 2024.
Esempio 2: Genitori con diverse qualifiche lavorative - Figlio nato nel 2025
• Situazione: Figlio nato il 16 gennaio 2025.
o Madre non lavoratrice.
o Padre lavoratore iscritto alla Gestione Separata (non dipendente). Fruisce di sei mesi di congedo parentale indennizzati al 30% (l'elevazione all'80% non spetta a lavoratori non dipendenti) dal 1° maggio 2025 al 31 ottobre 2025.
o In data 1° giugno 2025, la madre inizia un rapporto di lavoro dipendente e chiede tre mesi di congedo parentale dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025.
• Fruizione dei tre mesi all'80%:
o Alla madre spettano i tre mesi indennizzabili all'80% (previsti dalle Leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025) dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025. Il diritto sussiste perché il figlio è nato nel 2025 e la madre è lavoratrice dipendente al momento della fruizione del congedo parentale, a prescindere dalla frui-zione del congedo di maternità o paternità (che nel suo caso non c'è stata come dipendente).
o Alla madre residuano altri due mesi di congedo parentale non indennizzabi-li (o indennizzabili al 30% se rientrano nei sei mesi totali indennizzabili al 30% della coppia).
Esempio 3: Genitore solo / Decesso madre - Padre lavoratore dipendente
• Situazione: Figlio nato il 15 agosto 2024 e decesso in pari data della madre lavora-trice dipendente.
o Il padre (lavoratore dipendente) fruisce del congedo di paternità alternativo (residuo non fruito dalla madre) fino al 15 novembre 2024.
o Il padre fruisce anche di dieci giorni di congedo di paternità obbligatorio, di cui gli ultimi cinque giorni dal 9 al 13 gennaio 2025.
• Fruizione dei tre mesi all'80%:
o Avendo terminato il congedo di paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2024, il padre ha diritto a tre mesi di congedo parentale indennizzabili all'80% della retribuzione (come previsto dalle Leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025), se fruiti entro il compimento di 6 anni di età del figlio.
In sintesi, la circolare chiarisce che l'elevazione dell'indennità all'80% per un massimo di tre mesi è un beneficio significativo per i lavoratori dipendenti, con criteri di accesso ben definiti in base alla data di nascita/adozione del minore e alla data di termine del congedo di maternità/paternità.