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SALVIAMO MW Italia (Magnetto Wheels Italia ex FERGAT)
Unica Azienda Italiana che produce Ruote per autovetture in acciaio
Nata nel 1922 \ Chiude 2013, circa 300 operai e impiegati son rimasti a casa
senza lavoro..

07/08/2020

Approvato in Consiglio dei Ministri il Decreto Agosto, un pacchetto di misure da 25 miliardi di euro con cui interveniamo in maniera incisiva per dare nuovo slancio alla nostra economia.

Le principali misure riguardanti il lavoro e le politiche sociali sono:

✅ Decontribuzione al 100% per 6 mesi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e di 3 mesi per le assunzioni di lavoratori stagionali e di stabilimenti termali

✅ Proroga di 18 settimane della Cassa integrazione, di cui le prime 9 senza costi per le imprese e le ulteriori 9 con un’aliquota variabile fra il 9% e il 18% in caso di calo del fatturato uguale o inferiore al 20%

✅ Sgravio contributivo del 100% fino a 4 mesi per le imprese che fanno rientrare i lavoratori in azienda dalla Cassa integrazione

✅ Proroga del blocco dei licenziamenti per il periodo massimo di fruizione della Cassa integrazione o dell’esonero contributivo

✅ Incremento di 500 milioni del Fondo nuove competenze (per una dotazione totale di 730 milioni) che potrà essere attivato dalle aziende anche per il 2021 e che potrà essere utilizzato anche per le transizioni occupazionali

✅ Indennità una tantum di 1.000 euro per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e di altri settori, per i lavoratori dello spettacolo, sportivi, intermittenti e marittimi

✅ Proroga di ulteriori 2 mensilità della NASpI e della Dis-Coll per coloro che hanno visto terminare il sussidio a maggio e a giugno, e per coloro che hanno già beneficiato della proroga prevista nel Decreto Rilancio

✅ Proroga di un’altra mensilità - previa presentazione di una nuova domanda - del Reddito di Emergenza (da 400 a 800 euro)

✅ Oltre 1,5 miliardi per il Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato e per i lavoratori in somministrazione

✅ Proroga di 50 giorni della Cassa integrazione salariale per gli operai agricoli

✅ Adeguamento dell’assegno di invalidità civile al 100%, estendendo il regime previsto per le persone di età pari o superiore a 60 anni (circa 650 euro al mese) a tutti i maggiorenni

✅ Agevolazione pari al 30% dei contributi per le imprese del Sud

✅ 10 mesi di Cassa integrazione per cessazione ai dipendenti di Air Italy

✅ Ulteriori 20 milioni sia per i CAF che per i patronati

16/05/2020

COMUNICATO STAMPA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 46
16 Maggio 2020

Il Consiglio dei Ministri si è riunito venerdì 15 maggio 2020, alle ore 13.00 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

-SPOSTAMENTI
A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

– ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.
Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.
In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

– SANZIONI
Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Il Consiglio dei Ministri, sospeso alle 16.05, è ripreso alle 17.40. Sospeso nuovamente alle 18.05, è ripreso alle 22.55 ed è terminato all’1.20 di sabato 16 maggio 2020.

27/03/2020
10/03/2020

PRIMI CHIARIMENTI SUL NUOVO DECRETO
[punto per punto]

SUI MOVIMENTI delle PERSONE:
il principio generale è che GLI SPOSTAMENTI SONO DA EVITARE.
Sono ammessi SOLO:
✅ PER COMPROVATE RAGIONI DI LAVORO (attenetevi al tragitto casa-lavoro e siate pronti in caso di controllo a spiegare le ragioni del vostro spostamento, potrete compilare il modulo di autocertificazione che vi daranno);
🔴 NOTA BENE: L’autodichiarazione potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia.

✅ PER NECESSITA' (ci si muove solo se rimanendo fermi si rischia un danno grave per sé o per altri);

✅PER RAGIONI SANITARIE (muovetevi solo per questioni sanitarie ma assolutamente NON❌ in caso di SINTOMI INFLUENZALI). In questi casi chiamate il medico di famiglia, il numero verde regionale o, in casi di urgenza, il 112 o il 118.

✅ MERCI E GENERI ALIMENTARI circolano liberamente (non ci sono quindi rischi di carenza per approvvigionamenti o generi di necessità). NON AFFOLLIAMO SUPERMERCATI

Sulle ATTIVITA':
❌ STOP a tutte le ATTIVITA' SPORTIVE;
❌ STOP a attività di palestre, impianti e centri sportivi, piscine, centri natatori e centri benessere, centri termali, sociali, ricreativi e culturali;
✅ ESTETISTI e PARRUCCHIERI ma in forma individuale e con uso di mascherina e guanti
✅ FISIOTERAPISTI purché con rapporto 1/1 e con uso di mascherina e guanti;
❌ STOP per OGNI MANIFESTAZIONE sia in luogo pubblico, privato o aperto al pubblico;
❌ CHIUSURA per i locali come teatri, cinema, discoteche, sale scommesse, pub, scuole di ballo e locali di pubblico spettacolo in genere;
❌ STOP per ogni CERIMONIA, civile o religiosa, compresi i funerali;
✅ Luoghi di culto aperti (senza cerimonie) a condizione di garantire rispetto delle distanze;
❌ STOP per MUSEI e altri LUOGHI DELLA CULTURA;
❌ STOP per ESAMI E CONCORSI, compresi esami per la patente;
✅ BAR e RISTORANTI tra le 6.00 e le 18.00 MA a CONDIZIONE del RISPETTO DELLE DISTANZE DI SICUREZZA. In caso di violazione viene disposta la SOSPENSIONE della ATTIVITÀ;
✅ Asporto o consegna a domicilio tra le 18.00 e le 6.00;
❌ STOP nei WEEKEND a STRUTTURE DI VENDITA medio/grandi e CENTRI COMMERCIALI;
✅ GENERI ALIMENTARI, FARMACIE E PARAFARMACIE anche nel weekend;
✅ NEGOZI, a CONDIZIONE DEL RISPETTO DELLE DISTANZE DI SICUREZZA;
✅ MERCATI nei GIORNI INFRASETTIMANALI;
❌ MERCATI nel WEEKEND;
❌ SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA, ATTIVITA' DIDATTICHE E UNIVERSITÀ SOSPESE FINO AL 3 APRILE.

UN INVITO A TUTTI I CITTADINI
👉 Rispettate le prescrizioni, non è un gioco
👉 Evitate assembramenti di persone anche nei luoghi pubblici dove non esiste divieto
👉 Adottate i comportamenti individuali di protezione (lavaggio mani, distanze dagli altri ecc..)🙂
👉 Limitate tutti gli spostamenti allo stretto necessario e solo nei casi espressamente previsti
👉 Per acquisti prediligiamo i negozi all'interno del nostro Comune
👉 Affidatevi SOLO a canali di informazione UFFICIALI.

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Buongiorno 🌞
La vita è come uno specchio: ti sorride se la guardi sorridendo. 😜😆
(Jim Morrison)

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