05/01/2026
Prima uccidono lucidamente poi scoprono dalla perizia psichiatrica che erano incapaci di intendere e volere
L'APORIA DELL'IMPUTABILITÀ NEL DELITTO AURORA LIVOLI
di Prof. Saverio Fortunato
(Specialista in Criminologia Clinica)
Il fulcro sta nella dicotomia tra la lucidità fenomenologica (la capacità del soggetto di pianificare ed eseguire un'azione complessa, qual è l’omicidio) e la valutazione clinica post-fatto. Nel diritto penale, l'art. 85 c.p. subordina la punibilità alla capacità di intendere e di volere al momento del fatto.
Nel caso in esame, l'atto di seguire una vittima, scegliere un luogo appartato e dileguarsi denota una coordinazione ideativa e motoria che mal si concilia con l'incapacità di intendere. La perizia psichiatrica, intervenendo ex post, rischierebbe di operare una "medicalizzazione del male", trasformando una scelta criminale consapevole in un sintomo patologico. La capacità di intendere è la Percezione del valore sociale dell'atto. La Capacità di volere, è la capacità di autodeterminarsi in base a tale percezione.
Se il reo dimostra una "lucidità strumentale" (finalizzata al successo del crimine e all'impunità), l'attribuzione di un vizio di mente totale o parziale (artt. 88 e 89 c.p.) viene percepita come una distorsione della realtà fattuale a favore di una tassonomia clinica che deresponsabilizza l'individuo. Il caso Velazco Escalante evidenzia un cortocircuito tra il diritto di sicurezza pubblica e la tutela del diritto alla salute del cittadino straniero. In ambito accademico, si osserva come l'indagato abbia già beneficiato in passato di una "diagnosi di inidoneità" che ha impedito l'allontanamento dal territorio. Questo precedente clinico-giuridico pone le basi per una strategia difensiva volta a reiterare l'istanza di incapacità. Il rischio che io segnalo è che la perizia diventi uno strumento per l'elusione della sanzione detentiva, sostituendo la pena con misure terapeutiche che, in presenza di carenze strutturali, potrebbero tradursi in una sostanziale libertà di fatto.
Il dibattito scientifico suggerisce la necessità di una revisione dei criteri di valutazione dell'imputabilità, che non può prescindere dall'analisi del nesso eziologico tra l'eventuale disturbo e il reato specifico. Se la condotta è caratterizzata da una "lucidità predatoria" e da una chiara volontà di occultamento, la diagnosi psichiatrica dovrebbe essere subordinata alla verifica della persistente capacità di scelta del reo.
In assenza di tale rigore, il sistema rischia di convalidare un modello di "impunità strutturale", dove l'inefficienza amministrativa (mancata espulsione) si somma a un garantismo clinico che non distingue tra la sofferenza psichica e la pervicacia criminale.